2. Tariffa premio per l'energia incentivata
La tariffa premio per l'energia incentivata si compone di una parte fissa più una parte variabile:
- la parte fissa è stabilita in funzione della taglia dell'impianto,
- la parte variabile varia in funzione del prezzo di mercato dell'energia (pz).
La tariffa premio aumenta al diminuire della potenza degli impianti e al diminuire del prezzo di mercato dell'energia.
È prevista inoltre una maggiorazione tariffaria per gli impianti fotovoltaici ubicati nelle Regioni del Centro e Nord Italia.
Il Decreto prevede che le CACER assicurino, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione (pari al 55% o al 45% nel caso di contributo in conto capitale), sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
La tariffa incentivante è cumulabile con:
- il contributo PNRR previsto dal Decreto CACER. In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto dalle Regole in ragione dell'entità del contributo ottenuto
- altri contributi in conto capitale, diversi dal punto precedente, di intensità non superiore al 40%. In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto dalle Regole in ragione dell'entità del contributo ottenuto
- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale, purché l'equivalente sovvenzione per kW non superi il 40% del costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto dalle Regole in ragione dell'entità del contributo ottenuto
- i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni, senza decurtazione
- le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), senza decurtazione
- altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato, senza decurtazione
La tariffa incentivante non è cumulabile con:
- altre forme di incentivo in conto esercizio
- Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.)
- contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili
- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili
Inoltre, i contributi spettanti all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle configurazioni ammesse, sono alternativi al meccanismo dello Scambio sul Posto.
La tariffa premio non spetta sull'energia elettrica autoconsumata ascrivibile alla quota di potenza realizzata ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici previsto al comma 4, art. 11 del D.Lgs 28/2011 (c.d. Potenza d'obbligo).
Nel caso di accesso a:
- contributi in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi di investimento ammissibili
- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono aiuto di Stato purché l’equivalente sovvenzione non superi il 40% dei costi di investimento ammissibili
la tariffa incentivante sarà ridotta con un fattore proporzionale al contributo ricevuto (F)
TIP conto capitale = Tip * (1-F)
dove TIP= tariffa premio e F= fattore che varia da 0 a 0,5 con la percentuale di contributo conto capitale ricevuto (max 40%)
La decurtazione non si applica all’energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.