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L'Attestato di Prestazione Energetica A.P.E.

APE
APE

Cos'è l'APE?

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche, comunemente, "certificato energetico" o "attestato energetico") è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti.
Attraverso l’APE il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull'impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una scelta consapevole nel caso di acquisto, locazione o di recupero (ristrutturazione o riqualificazione).

La prestazione energetica è la quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le esigenze legate a un uso standard dell’immobile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, negli edifici non residenziali, anche per l’illuminazione, gli ascensori e le scale mobili.

Cosa devo fare

L’APE è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione. In tal caso, l’APE deve accompagnare la documentazione del nuovo immobile ed è necessario per ottenere l'agibilità.

Per gli edifici esistenti, l’APE è obbligatorio in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione.
Il proprietario deve mostrare l’APE in fase di trattativa e consegnarlo allatto della firma del contratto, anche se l'immobile è in costruzione.
Se un immobile messo in vendita/locato possiede già un ACE/APE in corso di validità e l’immobile non ha subito lavori di ristrutturazione che ne abbiano modificato la classe energetica non è necessario produrre un nuovo APE.
Le principali informazioni dell’APE - prestazione energetica del fabbricato, indice di prestazione energetica globale, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente – devono essere riportate anche negli annunci immobiliari.
L’APE è anche obbligatorio in caso di lavori di ristrutturazione importante, ovvero interventi su elementi dell’involucro esterno (pareti perimetrali, copertura, infissi,..) la cui superficie complessiva sia superiore al 25% dello stesso.
Inoltre l’APE può essere necessario per accedere a incentivi economici per la ristrutturazione.

L'APE non è obbligatorio, invece, per gli edifici di culto, i fabbricati isolati con superficie < 50 mq, i fabbricati agricoli, industriali e artigianali sprovvisti di impianti di climatizzazione, i parcheggi multipiano, i garage, i locali caldaia, le cantine, i depositi, i ruderi, i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita.

Qualunque proprietario può richiedere un APE volontario per conoscere le caratteristiche energetiche del proprio immobile e gli interventi migliorativi necessari.

A chi devo rivolgermi

L’APE deve essere redatto da un certificatore energetico: un professionista indipendente, “accreditato” nel rispetto dei requisiti di legge (DPR 16 aprile 2013, n. 75). L’esperto non deve avere legami di parentela con il richiedente e non deve essere coinvolto nella progettazione e nella realizzazione dei lavori, né legato ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati. 

Nella Regione Friuli Venezia Giulia è presente un elenco dei certificatori energetici accreditati, che si trova in questo sito nella sezione Servizi al cittadino.

Nel caso di nuova costruzione la nomina dell’esperto che redige l’APE deve avvenire prima dell’inizio lavori.

L’APE va richiesto a proprie spese dal costruttore, nel caso di edifici nuovi, o dal proprietario o dal detentore dell’immobile, nel caso di edifici esistenti.

L’esperto incaricato è obbligato a eseguire almeno un sopralluogo per acquisire e verificare i dati necessari alla redazione dell’APE.

Al termine del calcolo della prestazione energetica, il certificatore dovrà inviare il file xml esteso proveniente dal software di calcolo nel Catasto CENEDfvg della Regione stessa.  Il richiedente riceverà l’APE dal certificatore che lo ha redatto, entro i quindici giorni successivi a tale trasmissione, unitamente alla ricevuta di deposito presso il Catasto CENEDfvg.

Scadenze e obblighi

Validità dell'APE
L’APE vale dieci anni a partire dalla data del suo rilascio.
Deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell’immobile.
La validità è però legata al rispetto dei controlli di manutenzione ed efficienza energetica degli impianti termici dell'edificio previsti dalla normativa vigente (DPR 74/2013). Se i controlli non sono effettuati, l’APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. Per questi motivi occorre allegare all’APE i libretti degli impianti.

Sanzioni
L’attestato di prestazione energetica e l’attestato di qualificazione energetica sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. 
In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

Il Catasto CENEDfvg

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Ai sensi delle Linee Guida Nazionali per la Certificazione energetica degli edifici, è obbligatoria la trasmissione dell’Attestato di Prestazione Energetica alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio. La sottoscrizione con firma digitale dell’APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Dal 1 Marzo 2018 il deposito degli APE può avvenire esclusivamente per via telematica, come indicato nell’articolo 13 della legge regionale 3/2018, nel registro telematico della Regione FVG

Dal 1 luglio 2021 è attivo il nuovo Servizio Regionale per il deposito e la visura degli Attestati di Prestazione Energetica: CENEDfvg