Chi può partecipare ad un gruppo di autoconsumatori?
Qualunque soggetto titolare di un punto di connessione nel medesimo edifcio/condominio (anche commerciale/industriale) può partecipare a un gruppo di autoconsumatori, in qualità di produttore e/o cliente finale, fatta eccezione per alcune tipologie di imprese private.
In particolare, non possono associarsi al Gruppo di autoconsumatori le imprese la cui attività prevalente è classificata nel sistema ATECO come 35.11.00 e 35.14.00. (ma possono svolgere il ruolo di produttore "terzo")
In questa configurazione possono partecipare anche le grandi imprese e le PA centrali.
Un gruppo di autoconsumatori non necessita della “intermediazione" di un soggetto giuridico, in quanto i rapporti tra i soggetti appartenenti al gruppo vengono regolati da un contratto di diritto privato, perfezionato prima della richiesta al GSE di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso. Nel caso di condomìni, i rapporti possono essere regolati attraverso un verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di autoconsumatori. Nel contratto devono poi essere riportati i contenuti minimi previsti nelle Regole Operative del GSE, di seguito riassunti.
Perimetro e impianti
I punti di connessione dei clienti finali di un gruppo di autoconsumatori devono essere ubicati nell'area afferente al medesimo edificio o condominio. Gli impianti possono essere situati nell'edificio o condominio o anche presso altri siti nella piena disponibilità di uno o più clienti finali del gruppo, ma sempre nell'ambito dell'area afferente alla medesima cabina primaria. Gli impianti di produzione della configurazione possono essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un produttore terzo, purché soggetto alle istruzioni del gruppo di autoconsumatori.
Possono essere inseriti nelle configurazioni più impianti o potenziamenti di impianto a fonte rinnovabile, anche dotati di sistemi di accumulo.
Per accedere agli incentivi previsti dal Decreto CACER gli impianti a fonti rinnovabili devono rispettare i seguenti requisiti:
- essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti
- avere potenza massima di 1MW In caso di impianti di potenza superiore a 1 MW sarà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.
- essere entrati in esercizio a partire dal 16 dicembre 2021;
- non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2
- rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH (Do No Significant Harm), come meglio specificati nelle Regole ( schede DNSH ex ante e schede DNSH ex post)
- nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nelle Regole
- essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione se fotovoltaici, mentre per gli impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l'uso anche di componenti rigenerati.
Contributi in conto esercizio e in conto capitale
I gruppi di autoconsumatori accedono ai contributi economici previsti previa richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso da presentare al GSE. I contributi economici in conto esercizio sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione/UP la cui energia elettrica rilevi per la configurazione del Gruppo di autoconsumatori, e sono:
- il corrispettivo di valorizzazione, definito dall'ARERA a rimborso di alcune componenti tariffarie, riconosciuto sull'energia elettrica autoconsumata
- la tariffa premio riconosciuta sull'energia condivisa incentivabile
I produttori degli impianti possono inoltre valorizzare tutta l'energia immessa in rete vendendola a mercato o richiedendone il ritiro al GSE tramite il servizio del Ritiro Dedicato (RID).
Per i soli gruppi di autoconsumatori i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell'investimento, a valere sulle risorse del PNRR.
Requisiti
I soggetti facenti parte della configurazione di gruppo di autoconsumatori devono essere clienti finali e/o produttori che possiedono i seguenti requisiti:
- essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio
- nel caso di imprese private, la partecipazione alla configurazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale
- aver sottoscritto un contratto di diritto privato avente i requisiti descritti nelle Regole operative
- aver dato mandato al Referente, ove previsto, per la costituzione e gestione della configurazione e per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio per l'autoconsumo diffuso.
Contratto di diritto privato
I rapporti tra i soggetti appartenenti alla configurazione devono essere regolati da un contratto di diritto privato, perfezionato prima della richiesta di accesso al servizio di autoconsumo. Nel caso di condomìni si considera valido anche il verbale di delibera assembleare firmato dai condomìni che aderiscono al gruppo.
Il contratto deve:
- prevedere il mantenimento dei diritti del cliente finale;
- individuale un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono inoltre demandare la gestione delle partite di pagemento e incasso verso le società di ventita e il GSE;
- consentire ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermo restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato, comunque equi e proporzionati;
- prevedere che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sul territorio.
Tratto dal sito GSE