Cosa devo fare
Gli impianti di riscaldamento e raffrescamento al servizio degli edifici devono, a termini di legge, essere sottoposti periodicamente a manutenzioni e controlli.
Un funzionamento efficiente dell’impianto assicura infatti, da un lato consumi ottimali di combustibile, che si riflettono in un minor impatto ambientale e minori costi di esercizio, e dall'altro garantisce le migliori condizioni di sicurezza d’uso per gli utenti.
Controlli periodici dell’impianto termico
Il responsabile dell’impianto ha il dovere di sottoporre a controlli periodici l’impianto termico e precisamente provvede al:
a) Controllo e manutenzione dell’impianto;
b) Controllo dell'efficienza energetica dell’impianto.
Queste operazioni di controllo e manutenzione devono essere eseguite da imprese abilitate.
Periodicità del controllo e manutenzione dell’impianto
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
In subordine, qualora non siano disponibili le istruzioni tecniche anzidette, la normativa prevede di fare riferimento ad altre fonti documentali.
Gli installatori e i manutentori degli impianti termici devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo sempre riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
- Quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto;
- Con quale frequenza tali operazioni vadano effettuate.
A conclusione delle medesime operazioni, il manutentore compila il libretto di impianto nelle parti di competenza e redige un report, che nei casi previsti dalla norma deve essere conforme ai modelli ministeriali denominati “ rapporto di controllo di efficienza energetica” (RCEE).
ll responsabile dell’impianto conserva il rapporto di controllo in allegato al libretto di impianto.
Periodicità del controllo dell’efficienza energetica dell’impianto
Il controllo di efficienza energetica si effettua in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui al punto precedente su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW e su quelli di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW.I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
Il controllo di efficienza energetica, deve essere inoltre realizzato in altre situazioni particolari indicate dalla normativa.
Le scadenze da rispettare sono le seguenti:
Potenza nominale utile | Combustibile | Generatore | Controlli di efficienza energetica | Modello | Periodicità di trasmissione all'Ente |
---|---|---|---|---|---|
10 kW < Pu < 100 kW | Gas | Fiamma |
Pu < 35 kW: come da art. 7 DPR 74 Pu >= 35 kW: annuale come da norma UNI 8364-3 |
Rapporto di controllo di efficienza energetica di Tipo 1 (RCEE1) |
Pn < 35 kW: 4 anni Pn>= 35 kW: 2 anni |
Pu >= 100 kW | Gas | Fiamma | annuale come da norma UNI 8364-3 | Rapporto di controllo di efficienza energetica di Tipo 1 (RCEE1) | 2 anni |
10 kW < Pu < 100 kW | Liquido o solido | Fiamma |
Pu < 35 kW: come da art. 7 DPR 74 Pu >= 35 kW: annuale come da norma UNI 8364-3 |
Rapporto di controllo di efficienza energetica di Tipo 1 (RCEE1) |
Pn < 35 kW: 2 anni Pn>= 35 kW: 1 o 2 anni a seconda dell'Ente di riferimento |
Pu >= 100 kW | Liquido o solido | Fiamma | annuale come da norma UNI 8364-3 | Rapporto di controllo di efficienza energetica di Tipo 1 (RCEE1) | 1 anno |
Con la periodicità indicata nella Tabella A (colonna “Periodicità di corresponsione del contributo”) riportata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 799 del 21 marzo 2018 pubblicata sul BUR n.14 del 4 aprile 2018 che è allegata alla presente pagina web, viene attuato quanto segue (*):
- al termine delle operazioni di controllo il manutentore deve redigere il rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE);
- avvalendosi del sistema informativo regionale il manutentore trasmette i dati del RCEE ad U.C.I.T. s.r.l.;
- il responsabile dell’impianto versa il contributo previsto al manutentore, il quale provvede a trasferirlo mediante un portafoglio digitale attivo nel sistema informativo regionale ad U.C.I.T. s.r.l., ai fini della copertura dei costi di gestione del servizio ispettivo e di gestione del catasto degli impianti termici;
- il responsabile dell’impianto conserva il rapporto di controllo in allegato al libretto di impianto.
(*) Modalità operativa specifica in vigore sul territorio di competenza della Regione F.V.G.