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Il responsabile dell'impianto termico ai sensi della D.G.R. 2018/2020

Art.3 - Definizioni
 r. «responsabile dell’impianto termico»: l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;

s. «proprietario dell’impianto termico»: il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente atto sono da intendersi riferiti agli amministratori;

t. «occupante»; chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;

u. «terzo responsabile dell’impianto termico»: l’impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

Art. 10 - Responsabile impianto
1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell’art. 6 del D.P.R. n.74/2013.

2. Il cambio di responsabilità deve essere comunicato a U.C.I.T. s.r.l. dal nuovo Responsabile entro 30 giorni lavorativi:

  1.  compilando ed inviando il modello A  se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante oppure compilando ed inviando il modello B  in caso di cambio di amministratore di condominio,
  2. tramite registrazione al CRIT-FVG a cura di un operatore accreditato.

3. Se il cambio riguarda il Terzo responsabile, la comunicazione viene fornita compilando l’apposita scheda nel CRIT-FVG che dev’essere sottoscritta e trasmessa ad U.C.I.T. s.r.l.:

  1. la nomina di un terzo responsabile deve essere comunicata a U.C.I.T. s.r.l. entro 10 giorni lavorativi.
  2. la revoca, la rinuncia o la decadenza dell’incarico di terzo responsabile di cui all’art. 6 comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. n. 74/2013 devono essere comunicate a U.C.I.T. s.r.l. entro 2 giorni lavorativi.

4. Conformemente a quanto disposto dall’art. 6, comma 6 del DPR 74/2013, il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all’affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1667 e seguenti del codice civile.

5. Il proprietario è tenuto a consegnare all’occupante, o al nuovo proprietario in caso di alienazione dell’immobile, il libretto di impianto debitamente compilato, con l’evidenza delle verifiche di efficienza energetica effettuate e la regolare corresponsione dei contributi di cui al successivo art.17.

6. L’occupante a qualsivoglia titolo è responsabile con effetto retroattivo della regolare conduzione, manutenzione e controllo, comprese le verifiche di efficienza energetica e la corresponsione dei contributi ai sensi del presente atto, fino al momento in cui cessa di occupare l’immobile e riconsegna la documentazione relativa all’impianto al proprietario o al nuovo proprietario in caso di alienazione dell’immobile.

7. Il Responsabile dell’impianto è tenuto a comunicare tutti i dati necessari al Manutentore per la corretta registrazione sul CRIT-FVG della documentazione e, in particolare, il codice fiscale sia del proprietario sia dell’occupante, se diverso dal proprietario, sia dell’eventuale Terzo responsabile e i dati catastali dell’immobile, necessari per il coordinamento tra il CRITFVG e il Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica.

8. Gli impianti i cui RCEE trasmessi non riportino tutti i dati richiesti possono essere oggetto di ispezione ai sensi dell’art. 18 prioritariamente rispetto a quelli per cui i dati sono correttamente riportati, in quanto parificati, ai fini della programmazione dell’ispezione, agli impianti di cui all’art. 18, comma 3, lettera a).

ll responsabile dell'impianto termico ai sensi del DPR 412/1993

Questi sono i responsabili dell'impianto termico per tipologia di impianto:

PERSONA

TIPOLOGIA IMPIANTO

Amministratore o equivalente per gli enti pubblici

Impianti centralizzati (condomini, scuole, ospedali, caserme, ...)

Proprietario o comproprietario

Impianti centralizzati (fabbricati non provvisti di amministratore)

Chi occupa l'alloggio (proprietario, inquilino, comodatario, usufruttuario)

Impianti individuali (appartamento, ufficio, negozio, laboratorio, ristorante, ecc...)

Terzo responsabile

La legge prevede di delegare in forma scritta la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione ad altro soggetto, il terzo responsabile che deve essere una Ditta abilitata ai sensi della Legge n. 46 del 1990, o deve possedere ulteriori qualificazioni se si tratta di impianti superiori ai 350 kW.

Impianti individuali o centralizzati, se delegato.

Per gli impianti individuali, l'occupante dell'alloggio o dell'unità immobiliare rimane comunque responsabile della temperatura interna all'alloggio e dei periodi di accensione dell'impianto, anche se decide di affiadre le altre responsabilità ad un terzo responsabile.

Il libretto di impianto

Riferimenti normativi: 
D.P.R. n. 74/2013
Art. 7  - Controllo e manutenzione degli impianti termici
comma 5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unita' immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

Il modello del Libretto di impianto per la climatizzazione è stato aggiornato con il D.M. 10 febbraio 2014 (consultabile alla pagina Normative) Art. 1 Modello di libretto di impianto per la climatizzazione:
1. A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione" conforme al modello riportato all'allegato I del presente decreto.

Le modalità per la sostituzione dei libretti esistenti sono indicate all'Art. 3 Compilazione e modalita' di utilizzo dei modelli, comma 8: Per gli impianti esistenti alla data del 1° giugno 2014, i "libretti di centrale" ed i "libretti di impianto", gia' compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto.

Scarica il modello di libretto predisposto dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano) Libretto di impianto in PDF compilabile