Art.3 - Definizioni
r. «responsabile dell’impianto termico»: l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
s. «proprietario dell’impianto termico»: il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente atto sono da intendersi riferiti agli amministratori;
t. «occupante»; chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
u. «terzo responsabile dell’impianto termico»: l’impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
Art. 10 - Responsabile impianto
1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell’art. 6 del D.P.R. n.74/2013.
2. Il cambio di responsabilità deve essere comunicato a U.C.I.T. s.r.l. dal nuovo Responsabile entro 30 giorni lavorativi:
- compilando ed inviando il modello A se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante oppure compilando ed inviando il modello B in caso di cambio di amministratore di condominio,
- tramite registrazione al CRIT-FVG a cura di un operatore accreditato.
3. Se il cambio riguarda il Terzo responsabile, la comunicazione viene fornita compilando l’apposita scheda nel CRIT-FVG che dev’essere sottoscritta e trasmessa ad U.C.I.T. s.r.l.:
- la nomina di un terzo responsabile deve essere comunicata a U.C.I.T. s.r.l. entro 10 giorni lavorativi.
- la revoca, la rinuncia o la decadenza dell’incarico di terzo responsabile di cui all’art. 6 comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. n. 74/2013 devono essere comunicate a U.C.I.T. s.r.l. entro 2 giorni lavorativi.
4. Conformemente a quanto disposto dall’art. 6, comma 6 del DPR 74/2013, il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all’affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1667 e seguenti del codice civile.
5. Il proprietario è tenuto a consegnare all’occupante, o al nuovo proprietario in caso di alienazione dell’immobile, il libretto di impianto debitamente compilato, con l’evidenza delle verifiche di efficienza energetica effettuate e la regolare corresponsione dei contributi di cui al successivo art.17.
6. L’occupante a qualsivoglia titolo è responsabile con effetto retroattivo della regolare conduzione, manutenzione e controllo, comprese le verifiche di efficienza energetica e la corresponsione dei contributi ai sensi del presente atto, fino al momento in cui cessa di occupare l’immobile e riconsegna la documentazione relativa all’impianto al proprietario o al nuovo proprietario in caso di alienazione dell’immobile.
7. Il Responsabile dell’impianto è tenuto a comunicare tutti i dati necessari al Manutentore per la corretta registrazione sul CRIT-FVG della documentazione e, in particolare, il codice fiscale sia del proprietario sia dell’occupante, se diverso dal proprietario, sia dell’eventuale Terzo responsabile e i dati catastali dell’immobile, necessari per il coordinamento tra il CRITFVG e il Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica.
8. Gli impianti i cui RCEE trasmessi non riportino tutti i dati richiesti possono essere oggetto di ispezione ai sensi dell’art. 18 prioritariamente rispetto a quelli per cui i dati sono correttamente riportati, in quanto parificati, ai fini della programmazione dell’ispezione, agli impianti di cui all’art. 18, comma 3, lettera a).