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Dal 13 giugno diventa obbligatorio adottare il D.Lgs. 199/21 - RED II "Fonti rinnovabili"

10 giugno 2022
Angela Sanchini

Il Decreto legislativo 8 novembre 2021 , n. 199 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, "dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – RED II" sostituisce ed integra di Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n.28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"

Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30/11/2021 ed è entrato in vigore a decorrere dal 15 dicembre 2021. Occorreva però aspettare 180 giorni dalla pubblicazione in GU affinché fosse possibile l’adozione dei suoi criteri: pertanto, l’effettiva data di entrata in vigore del provvedimento è il 13 giugno 2022.

Il decreto prevede all'articolo 26 che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all’Allegato III del presente decreto.

Le novità principali sono:

- Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali , mentre il D.Lgs.28 prevedeva che questo fosse possibile limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. 

- Gli obblighi non si abblicano  agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione e agli edifici pubblici posti nella disponibilità di corpi armati, nel caso in cui l’adempimento degli stessi risulti incompatibile con la loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari. 

- Gli obblighi si applicano agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che rientrino nell’ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, e per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.

- Gli edifici di cui sopra sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva. (si passa quindi dal 50% al 60%)

- La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula: P=k*S dove: k è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione; S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, misurata in m2  (la potenza da installare quindi aumenta soprattutto per le nuove costruzioni)

- Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali di cui al punto 1 sono elevati al 65% e gli obblighi di cui al punto 3 sono incrementati del 10%.

- Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell’obbligo.

Di seguito si allega il testo del Decreto

 

 

 

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