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Nuovi criteri ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia

27 settembre 2022
Angela Sanchini

Entrerà in vigore il prossimo 4 dicembre, il Decreto del Ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022.

La revisione dell’attuale decreto 11 ottobre 2017 – come sottolineato dal Ministero - si è resa opportuna in ragione del progresso tecnologico e dell’evoluzione della normativa ambientale e dei mercati di riferimento, che consentono di migliorare i requisiti di qualità ambientale degli edifici acquisiti o ristrutturati dalla pubblica amministrazione e di perseguire pertanto, con maggiore efficacia, gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi alle relative categorie di forniture e affidamenti.

Il nuovo documento contiene diverse novità e in generale appare meglio strutturato, a partire dall’ambito di applicazione esplicitato per:
a. l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi;
b. l’affidamento dei lavori per interventi edilizi;
c. l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi

Di seguito sono evidenziate alcune delle principali novità introdotte nel decreto.

Ambito di applicazione
Il documento ribadisce l’applicabilità a tutti gli interventi edilizi disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici, includendo quindi gli edifici tutelati nell’ambito della disciplina dei beni culturali e del paesaggio, nonché in generale quelli di valore storico-culturale.
Ciò appare particolarmente significativo considerato l’elevato numero di edifici che possono essere considerati storici o con valenze storicoculturali nel nostro Paese. L’applicazione dei criteri CAM si intende ovviamente graduale e limitata a quegli aspetti che non siano incompatibili con la necessità di conservazione del bene; le eventuali esclusioni devono essere esplicitate nella relazione tecnica di progetto.

Competenze professionali
Particolare importanza è attribuita alla valutazione della qualità degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del processo edilizio, attraverso la definizione di criteri premianti che le stazioni appaltanti possono applicare.
Per quanto riguarda la competenza tecnica dei progettisti, come nella precedente edizione, sono ribaditi i criteri premianti nel caso di inclusione nel gruppo di lavoro di “un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024”.

Per sottolineare l’importanza della corretta esecuzione delle opere e della posa in opera di prodotti e materiali, il nuovo decreto introduce criteri premianti anche per la stazione appaltante che si avvale esclusivamente di posatori professionisti, esperti nella posa dei diversi prodotti o materiali da installare. Per la verifica del criterio premiante è prevista la presentazione della documentazione che attesti la partecipazione ad almeno un corso di specializzazione tenuto da un organismo accreditato dalla Regione di riferimento per Formazione Superiore, Continua e Permanente, Apprendistato o, in alternativa, un certificato di conformità alle norme tecniche sviluppate da UNI rilasciato da Organismi di Certificazione, o Enti titolati, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, in possesso dell'accreditamento secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024, da parte dell'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento. Tra le norme UNI citate a titolo non esaustivo figura, ad esempio, la UNI 11716 Attività professionali non regolamentate - Figure professionali che eseguono la posa dei sistemi compositi di isolamento termico per esterno (ETICS) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza sviluppata dalla Commissione Tecnica 201 del CTI.

BIM, ed ESG
Tra i criteri premianti introdotti è previsto un punteggio premiante all’operatore economico che si impegna a implementare la base dati del BIM con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche di cui ai capitoli “2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici”, “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.

Infine, in relazione al recente Regolamento UE 2020/852 che ha introdotto nel sistema normativo europeo la Tassonomia delle attività
economiche eco-compatibili, sono stati introdotti criteri premianti che valutano gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”).

Ai lavori di revisione che hanno portato alla pubblicazione del nuovo Decreto ha contribuito anche l’attività svolta dal Gruppo Consultivo CAM-Aspetti Energetici attraverso numerose osservazioni e commenti, concordati tra le numerose aziende e associazioni che hanno partecipato ai lavori.

Tratto da "CTI Energia e dintorni" di settembre 2022 - articolo di Anna Martino – Funzionario Tecnico CTI

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