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Piano nazionale contenimento consumi gas

9 settembre 2022
Angela Sanchini

A fronte della grave crisi nelle forniture di gas determinata dal conflitto in Ucraina, il 6 settembre scorso è stato ufficializzato il “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale” predisposto dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani . 
Le misure del Piano, che in parte sono già avviate, riguardano segnatamente:
• la massimizzazione della produzione di energia elettrica, nel settore termoelettrico, con combustibili diversi dal gas, oltre all’accelerazione delle energie rinnovabili nel settore elettrico;
• le misure di contenimento nel settore riscaldamento, in parte anticipate per quanto riguarda gli edifici pubblici dall’articolo 19-quater del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 20221;
• un insieme di misure comportamentali nell’uso efficiente dell’energia, che integrano la politica nazionale in materia di efficienza energetica e che in questo caso hanno anche l’obiettivo di aiutare cittadini e imprese a ridurre i costi della propria bolletta energetica, senza alcun effetto di rilievo sulle modalità del servizio. 
• il contenimento volontario dei consumi nel settore industriale, su cui è aperto un confronto con le categorie produttive in modo da valorizzare tutte le opportunità a basso impatto sulla produzione e comunque salvaguardando i settori strategici, come da Regolamento UE. 

MISURE DI CONTENIMENTO NEL SETTORE RISCALDAMENTO 
Per quanto riguarda le misure di contenimento nel settore riscaldamento il Piano prevede che un DM disporrà quanto indicato:

1) i valori indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C in tutti gli edifici sia pubblici che privati, fatte salve le utenze sensibili (es. ospedali, case di ricovero ecc.):
Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare: 
a) 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

2) I limiti di esercizio degli impianti termici, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione:
e) Zona climatica E (la maggior parte della nostra Regione): massimo 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
f) Zona climatica F (zona montuose della nostra Regione): nessuna limitazione.

Per questa misura non sarà possibile avere un sistema di controllo puntuale del comportamento da parte dell’utenza diffusa, ma potranno essere attuati controlli a campione su edifici pubblici, grandi locali commerciali, punti a maggiore consumo, nonché una responsabilizzazione dei conduttori degli impianti di riscaldamento centralizzato, monitorando a livello di reti di distribuzione gas la risposta degli utenti utilizzando i dati orari di prelievo ai punti di connessione tra le reti di distribuzione cittadine e i punti di riconsegna della rete di trasporto SNAM, che sono costantemente monitorati.

Ricordiamo che il DPR n.74/2013 stabilisce delle deroghe per particolari edifici:
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano: 
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o  case  di  cura  e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di  minori o anziani, nonche' alle strutture protette  per  l'assistenza  ed  il recupero dei  tossico-dipendenti  e  di  altri  soggetti  affidati  a servizi sociali pubblici; 
b)   alle   sedi   delle   rappresentanze   diplomatiche   e   di organizzazioni internazionali,  che  non  siano  ubicate  in  stabili condominiali; 
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido; 
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;      
e) agli edifici adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in  cui  ostino  esigenze  tecnologiche  o  di produzione. 

Inoltre stabilisce anche dele deroghe alla durata giornaliera di attivazione dell'impianto:
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3  e  4,  limitatamente  alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi: 
a) edifici adibiti  a  uffici  e  assimilabili,  nonche'  edifici adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili,  limitatamente alle parti  adibite  a servizi senza interruzione giornaliera delle attivita'; 
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricita' e calore; 
c) impianti termici che utilizzano sistemi  di  riscaldamento  di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria; 
d) impianti termici al servizio di uno o piu' edifici  dotati  di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici  di cui alle deroghe previste al comma 5,  per  la  produzione  di  acqua calda per usi igienici e sanitari, nonche' al fine  di  mantenere  la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore  necessario  a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti; 
e) impianti  termici  al  servizio  di  piu'  unita'  immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo  termoregolatore  pilotato da  una sonda  di  rilevamento   della   temperatura   esterna   con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti  possono essere  condotti  in  esercizio  continuo  purche'  il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per  il  raggiungimento  di  una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;  
f) impianti  termici  al  servizio  di  piu'  unita'  immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante,  in ogni singola unita' immobiliare, un sistema di contabilizzazione  del calore e un sistema di termoregolazione  della  temperatura  ambiente dell'unita'  immobiliare  stessa  dotato  di  un  programmatore   che consenta la regolazione almeno su due livelli  di  detta  temperatura nell'arco delle 24 ore; 
g) impianti termici per singole unita' immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura
ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno  su  due  livelli  nell'arco  delle  24 ore nonche' lo spegnimento del generatore  di  calore  sulla  base  delle necessita' dell'utente; 
h) impianti termici  condotti  mediante  "contratti  di  servizio energia" ove i corrispettivi sono  correlati  al  raggiungimento  del comfort ambientale nei limiti consentiti  dal  presente  regolamento, purche' si provveda, durante le ore  al  di  fuori  della  durata  di
attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3,  ad  attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

MISURE COMPORTAMENTALI NELL’USO EFFICIENTE DELL’ENERGIA
Il Piano prevede anche dei suggerimenti rispetto alle misure comportamentali che ciascuno di noi può portare avanti: l’obiettivo è promuovere comportamenti consapevoli e intelligenti nel consumo di gas e di energia elettrica, che incidano non solo sul contenimento della domanda di gas e sugli stessi costi in bolletta degli utenti, ma anche sulle politiche di decarbonizzazione. 
Il Piano prevede dei comportamenti da promuovere:
• riduzione della temperatura e della durata delle docce, 
• utilizzo anche per il riscaldamento invernale delle pompe di calore elettriche usate per il condizionamento estivo, 
• abbassamento del fuoco dopo l’ebollizione e riduzione del tempo di accensione del forno, 
• utilizzo di lavastoviglie e lavatrice a pieno carico, 
• distacco della spina di alimentazione della lavatrice quando non in funzione e riduzione dell’utilizzo della funzione stand by per TV, decoder, DVD
• spegnimento o l’inserimento della funzione a basso consumo del frigorifero di casa quando si va in vacanza, 
• riduzione delle ore di accensione delle lampadine.

Ulteriori risparmi possono conseguirsi con misure comportamentali che richiedono investimenti anche piccoli da parte degli utenti, ad esempio 
• sostituzione di elettrodomestici a più elevato consumo con quelli più efficienti, 
• sostituzione di climatizzatori con quelli più efficienti, 
• installazione di nuove pompe di calore elettriche in sostituzione delle vecchie caldaie a gas, 
• installazione di pannelli solari termici per produrre acqua calda, 
• sostituzione lampadine tradizionali con quelle a led.

 

Piano contenimento consumi gas
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