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Pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'UE i nuovi regolamenti per il settore illuminazione

9 dicembre 2019
Angela Sanchini

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (OJEU L 315) i due nuovi regolamenti comunitari che disciplineranno il settore illuminazione in termini di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica.

Il primo, Regolamento (UE) 2019/2020 relativo all’Ecodesign per il settore illuminazione, approvato lo scorso 17 dicembre 2018 dopo aver completato l’iter di scrutinio del Parlamento europeo e del Consiglio, è ora definitivamente adottato dalla Commissione UE e quindi pubblicato, entrando definitivamente in vigore dal prossimo 25 dicembre 2019.

La prima grande novità riguarda l’integrazione in un unico testo, il cosiddetto Single Lighting Regulation, di tutti gli elementi della legislazione Ecodesign per i prodotti del settore illuminazione, che fino ad ora sono stati oggetto dei Regolamenti europei (CE) 244/2009, (CE) 245/2009 e (UE) 1194/2012 e dei successivi e rispettivi emendamenti.

I criteri Ecodesign stabiliti dal nuovo regolamento entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2021. Pertanto, fino a tale data la legislazione vigente continua ad applicarsi.

Unica eccezione l’applicabilità già a partire dal 25 dicembre 2019 dell’art. 7 che introduce il requisito per impedire la “Circonvenzione”. Ciò significa che, al fine di impedire di aggirare i limiti prestazionali imposti dal regolamento, nessun dispositivo e/o software delle sorgenti luminose e degli alimentatori deve consentire di rilevare che il prodotto sia sottoposto a verifiche di controllo ed essere in grado di farlo funzionare in modo diverso e migliorativo durante la fase di verifica (testing) rispetto alla normale fase funzionale, al fine di aggirare i limiti prestazionali imposti dal regolamento.

Questo nuovo regolamento nasce dal proposito di semplificazione del legislatore europeo, al fine di rendere la legislazione meglio applicabile e verificabile dalle autorità nazionali preposte. Inoltre, punta ad imporre soluzioni legislative affinché si abbiano in Europa prodotti durevoli ed innovativi, ai quali sia possibile sempre effettuare interventi di riparazione e di sostituzione della sorgente luminosa. Nonostante l’impegno e i confronti avuti negli ultimi anni con le parti interessate, il nuovo regolamento non raggiunge completamente tale obbiettivo, poiché presenta ancora qualche elemento di incertezza. Infatti, l’obiettivo di una semplificazione è stato implementato mediante l’approssimazione delle definizioni di “light source” e di “containing products”, determinando comunque possibili elementi di incertezza interpretativa e di corretta esecuzione delle prove.

Inoltre, l'Art. 4 concentra in un unico requisito di "rimovibilità" le necessità derivanti da tre obiettivi. In primo luogo, le sorgenti luminose (e le unità di alimentazione) devono essere accessibili e disponibili per effettuare i controlli da mercato. In aggiunta, le sorgenti luminose (e le unità di alimentazione) devono essere "smontabili" per garantire la riparabilità dell'apparecchio di illuminazione in caso di guasto di questi elementi. Infine, devono essere "sostituibili" per consentire l'eventuale aggiornamento/implementazione dell'apparecchio di illuminazione, laddove componenti più efficienti o comunque migliori siano disponibili in un prossimo futuro.

Tenuto conto che, oggi giorno, i LED sono molto utilizzati in svariate applicazioni quali ad esempio mobili e/o elettrodomestici luminosi, con questo nuovo regolamento la Commissione europea punta a disciplinare le sorgenti luminose utilizzate in vari prodotti, anche se diversi dagli apparecchi di illuminazione, affinché si raggiunga sul mercato europeo un livello elevato di prestazione dei LED utilizzati.

Anche il nuovo Regolamento (UE) 2019/2015 sull'etichettatura energetica delle sorgenti luminose, che integra le disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1369 ed inteso a sostituire il regolamento (UE) 874/2012 dal 1° settembre 2021, presenta di base le stesse caratteristiche d’impostazione (e quindi anche le relative difficoltà interpretative) già viste in tema di Ecodesign.

La novità principale che si segnala è il ritorno ad una classificazione compresa fra le lettere “G” ed “A” (dalla meno alla più efficiente). Inoltre, vi sono nuove disposizioni relative alle dimensioni e alla grafica “Lay-out” per le due tipologie prescritte, una per imballi normali (min. 36x72 mm) e una per imballi di piccole dimensioni (min. 20x54 mm).

Questo significa che il nuovo Regolamento di etichettatura energetica avrà delle ricadute anche sulla dimensione minima dell'imballaggio, con implicazioni sull'efficienza dei materiali del packaging delle sorgenti luminose.

Un’altra novità di sicuro interesse e di rilievo è l’obbligo di presentare sull’imballo delle sorgenti luminose, immesse sul mercato dal 1° settembre 2021, un QR Code che consentirà agli utenti e alle autorità di controllo di accedere alle informazioni della sorgente luminosa registrate dal “Fornitore” (produttore o importatore, a seconda dei casi) sul database EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) mediante il sito Web di pubblico accesso. Si precisa che per i prodotti registrati fino ad agosto 2021 e relativi all’etichetta energetica secondo le disposizioni del Regolamento 874/2012 tuttora in vigore, non è possibile dotare l’imballo di tale QR Code.

Infine, sono abrogati fin da subito, ovvero dal 25 dicembre 2019, gli obblighi del “Fornitore” e del “Rivenditore” di cui agli artt. 3.2 e 4.2 del Regolamento (UE) 874/2012. Ciò è inteso per determinare la cessazione dell’etichettatura energetica per gli apparecchi di illuminazione fin da quando entrerà in vigore il nuovo regolamento.

Fonte: Casa&Clima

 

etichetta energetica sorgenti luminose
etichetta energetica sorgenti luminose