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1.22 Si può emettere un APE senza che ci siano il libretto di impianto e un valido rapporto di controllo di efficienza energetica?

Date:
feb 24, 2022

Il Mnistero ha stabilito che emettere un APE senza allegare il libretto di impianto  comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche  un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, significa dichiarare che l’impianto è stato ed è condotto dal responsabile  in violazione di quanto previsto dal D.Lgs. 192/05 e dal DPR 74/2013 per cui è applicabile la  sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 dello stesso D.Lgs. 192/05 e s.mm.ii.
Nell’APE, tra l’altro, nei casi in cui è istituito il catasto regionale degli impianti termici, va indicato, nella quarta pagina, il codice del catasto regionale dell’impianto termico che implica  la regolare registrazione e dotazione del libretto di impianto e dei relativi allegati.
All’atto dell’emissione dell’APE, se necessario, occorre quindi far redigere il libretto di impianto e dotarlo degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, ove prescritto.
Solo nel caso che l’impianto sia distaccato dalla rete del gas o dichiarato dismesso o disattivato (al catasto degli impianti termici se operante) può mancare il rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità.
La decadenza dell’APE in caso di non rispetto della periodicità dei controlli di efficienza energetica si riferisce, quindi, ad un evento successivo alla data di emissione.