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1.24 In quali casi vi è l’obbligo di pubblicazione dei dati energetici negli annunci?

Date:
feb 24, 2022

Nel decreto D.Lgs.192/2005 è scritto: "Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all’anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente."

Nelle linee guida nazionali per la certificazione energetica è scritto: "Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti
annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente. A tal fine è fatto obbligo dell’utilizzo, con l’esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, del format di cui all’Appendice C delle Linee guida approvate dal presente decreto."

L’obbligo quindi vale per tutte le tipologie di annuncio, sia a carico di agenzie immobiliari che di privati cittadini, riguardanti la vendita o la locazione di edifici o unità immobiliari.

Le esclusioni valgono soltanto per:

  • gli edifici che sono utilizzati meno di quattro mesi all'anno; questo termine non si riferisce alla durata del contratto, ma all'effettivo utilizzo dell’immobile, sia dai proprietari che dagli inquilini.
  • gli annunci via internet e a mezzo stampa.