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1.31 Quali sono i dati obbligatori nell’APE, la cui mancanza rende lo stesso invalido?

Date:
feb 24, 2022

Ai sensi dell’art.6 comma 12 del D.Lgs.192/2005 e ss.mm.ii. e delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica, ogni APE è redatto da un soggetto abilitato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e riporta obbligatoriamente, per l’edificio o per l’unità immobiliare, pena l’invalidità:

  1. la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 
    N.B. poiché nell'attestato non è presente il valore di energia primaria totale EPgl,tot, dovranno essere indicate le due componenti EPgl,ren e EPgl,nen la cui somma corrisponde a EPgl,tot.
  2. la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;
  3. la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio;
  4. valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
  5. le emissioni di anidride carbonica;
  6. l’energia esportata;
  7. le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
  8. le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;
  9. la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile o un suo delegato.

Per essere valido, inoltre, l'APE deve essere depositato presso il Catasto energetico regionale. Dal 1 Marzo 2018 il deposito degli APE in FVG può avvenire esclusivamente per via telematica, come indicato nell’articolo 13 della legge regionale 3/2018, nel registro telematico della Regione FVG - CENEDfvg.
All'atto del deposito dell'Attestato, lo stesso viene protocollata e viene generata una ricevuta di deposito.