1.37 Gli apparecchi di cottura alimentati a legna (le cosiddette “cucine economiche” o “spolert” o “spàrgher”) sono soggetti al DPR n. 74/2013 e vanno inseriti nel calcolo della prestazione energetica?
Se tali apparecchi sono solo dedicati alla cottura dei cibi, non vanno indicate come impianto termico.
Gli apparecchi di cottura, quale che sia il combustibile da essi impiegato, non rientrano nella pur ampia definizione di impianto termico; l'energia termica prodotta è finalizzata alla cottura dei cibi, e il calore che tali apparecchi cedono all'ambiente, anche se particolarmente consistente quando il combustibile è la legna, va considerato un apporto gratuito, così come il calore ceduto all'ambiente dal funzionamento di elettrodomestici o lampade a incandescenza.
Solo nel caso di termocucine da collegare a un impianto di riscaldamento ad acqua, per le quali il fabbricante ha esplicitamente progettato tale funzione, indicando la potenza termica nominale in targa e nel libretto di uso e manutenzione, si può parlare di “impianto termico”, e il valore della potenza va riportato nel libretto di impianto, analogamente a quello di una caldaia o una stufa.
Quindi una semplice “cucina economica”, non deve essere inserita nei calcoli della prestazione energetica visto l’uso prevalentemente dedicato alla cottura dei cibi (ma va indicata la sua presenza nelle note), mentre una termocucina va considerata nei calcoli.
(CTI FAQ 34:2015 sul DPR 74/2013)