No, non vi è l’obbligo di redigere l'APE.: non si applica la disciplina in tema di certificazione energetica agli atti senza effetti traslativi, mancando in questo caso la sollecitazione del mercato immobiliare.
Trattasi, a titolo esemplificativo, dei seguenti atti:
- Fondo patrimoniale;
- Comodato;
- Trust;
- Vincolo di destinazione ex art. 2645ter c.c.;
- Divisione;
- Identificazione catastale;
- Costituzione di ipoteche;
- Costituzione di servitù (e relative rinunce);
- Fusione e scissione societaria;
- Trasformazioni societarie;
- Cessioni di azioni, quote e partecipazioni di società proprietarie di immobili (a meno che non si trasferiscano contemporaneamente anche quote di immobili).