Che requisiti di indipendenza è necessario soddisfare per redigere un APE?
Ai sensi del D.P.R.75/2013, ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio, il certificatore, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiara:
- nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' il coniuge ne' un parente fino al quarto grado;
- nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente fino al quarto grado.
Ci sono poi dei casi particolari:
- qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi.
- per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione del decreto legislativo, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell'impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.
Non è ancora chiaro come comportarsi rispetto agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione/riqualificazione.
Questi edifici sono esistenti, per cui si dovrebbe applicare il punto b), ma in questo caso il certificatore può essere anche progettista o direttore dei lavori, o collaboratore dell’impresa di costruzione?
Inoltre per i lavori di ristrutturazione importante al tempo della stesura del DPR 75 non era previsto l'APE, ma oggi lo è...
Siamo in attesa di una risposta ufficiale da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico, ma la guida di Enea sull'APE dice:
"L’esperto non deve avere legami di parentela con il richiedente e, nel caso di edifici esistenti, non deve essere coinvolto nella realizzazione dei lavori di ristrutturazione, né legato ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati. Nel caso di nuova costruzione, non deve essere coinvolto nelle attività di progettazione o realizzazione dei lavori."
Alcune domande ci pervengono riguardo ad altre figure legate al processo di costruzione dell’edificio. La nostra Regione non si è espressa in merito, ma per esempio la Lombardia ha stabilito che il Soggetto certificatore
“non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto direttamente o indirettamente, o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un’azienda terza, in una delle seguenti attività:
- progettazione dell’edificio o di qualsiasi materiale, componente o impianto tecnico in esso presente;
- costruzione dell’edificio o produzione di qualsiasi materiale, componente o impianto tecnico in esso presente;
- amministrazione dell’edificio;
- fornitura di energia per l’edificio;
- gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio;
- connesse alla funzione di responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- connesse alla funzione di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; connesse alla funzione di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- connesse alla funzione di direzione lavori”
Si ricorda che la dichiarazione di indipendenza è contenuta nell’APE che è reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per cui è necessario porre particolare attenzione a quanto riportato in questa dichiarazione.