FVGenergia

Come effettuare i calcoli per singola unità nel caso di generatori centralizzati?

Date:
feb 24, 2022

Nel caso di impianti di generazione da fonte rinnovabile centralizzati, occorre seguire quanto descritto al punto 1.1 (La prestazione energetica degli edifici) del DM requisiti minimi:
v. nel caso di impianti di generazione da fonte rinnovabile centralizzati, ovvero che alimentino una pluralità di utenze, oppure nel caso di impianti di generazione da fonte rinnovabile che contribuiscano per servizi diversi, per ogni intervallo di calcolo si attribuiscono quote di energia rinnovabile per ciascun servizio e per ciascuna unità immobiliare in proporzione ai rispettivi fabbisogni termici all'uscita dei sistemi di generazione ovvero ai rispettivi fabbisogni elettrici.

Nel caso di presenza di sistemi tecnici comuni a più unità immobiliari (per esempio: impianto di riscaldamento centralizzato, illuminazione di aree comuni, impianto ascensore, ecc.) i fabbisogni annuali di energia primaria per singolo servizio si suddividono fra le unità immobiliari sulla base dei seguenti criteri, diversi per servizio, ai sensi della norma UNI TS 11300 -5:

  • Climatizzazione invernale: in proporzione al fabbisogno di energia termica per riscaldamento attribuibile alle singole unità immobiliari (comprensivo quindi di perdite di emissione, regolazione, distribuzione alle utenze, considerati anche i relativi recuperi);
  • Climatizzazione estiva: in proporzione al fabbisogno di energia termica per raffrescamento attribuibile alle singole unità immobiliari (comprensivo quindi di perdite di emissione, regolazione, distribuzione alle utenze, considerati anche i relativi recuperi);
  • Acqua calda sanitaria: in proporzione al fabbisogno di energia termica per acqua calda sanitaria attribuibile alle singole unità immobiliari (comprensivo quindi di perdite di erogazione, distribuzione alle utenze, considerati anche i relativi recuperi);
  • Ventilazione: in proporzione alla portata d’aria effettiva di ciascuna unità immobiliare;
  • Illuminazione: in proporzione alla della superficie utile di ciascuna unità immobiliare;
  • Trasporto di persone: per metà in proporzione al valore millesimale di proprietà delle singole unità immobiliari e per metà in misura proporzionale all'altezza di ciascuna unità immobiliare dal suolo. 

Ricordiamo inoltre che le Linee guida nazionali per la certificazione energetica prevedono al punto 7.1.4: “Nel caso di attestazione della prestazione energetica di singole unità immobiliari secondo le modalità previste alle presenti linee guida, è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire, in relazione alla procedura applicabile, piena collaborazione ai condomini che lo richiedano, attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari.”