E’ necessario che il proprietario firmi la relazione di sopralluogo? Cosa deve essere indicato in tale relazione?
Nelle modifiche al D.Lgs.192/2005 intervenute a seguito dell'approvazione del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica", tra gli elementi obbligatori che devono essere presenti nell'APE, pena la sua invalidità, è stata inserita la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile o un suo delegato.
E' quindi necessario redigere un verbale per ogni sopralluogo effettuato presso l'immobile per redigere l'APE e farlo firmare al propretario o un suo delegato. Tale documentazione, firmata, deve essere caricata nel Catasto APE regionale.
In occasione del sopralluogo, il Soggetto certificatore è tenuto a verificare i dati contenuti nell’AQE (Attestato di Qualificazione energetica) e nella relazione di progetto, ove presenti, e a rilevare i dati di ingresso necessari ai calcoli della prestazione energetica.
Nel verbale di sopralluogo dovrebbero essere presenti almeno questi elementi:
- data del sopralluogo
- firma del proprietario dell’immobile o suo delegato
- firma del certificatore
- indirizzo e dati catastali dell’immobile
- elenco documenti a disposizione del certificatore energetico per redigere l’APE
- descrizione dell’immobile anche dal punto di vista delle caratteristiche termiche dell’involucro e degli impianti
- rilievo dell’immobile con individuazione delle zone termiche
- fotografie esterne dell’immobile
- fotografie di particolari dell’involucro (infissi, isolamento…)
- fotografie degli impianti presenti
Nel verbale di sopralluogo possono essere anche inseriti:
- eventuali note su problematiche/tematiche emerse in occasione del sopralluogo
- indicazione sulla planimetria delle stratigrafie presenti nell’immobile
- eventuale attestato di qualificazione energetica
- eventuale relazione tecnica di cui al comma 1 dell’articolo 8 del D.Lgs.192/2005, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici
- schede tecniche dei materiali e degli impianti
- immagini termografiche
- altri documenti a discrezione del certificatore.