FVGenergia

In FVG si applica direttamente il decreto 28/2011 e ss.mm.ii anche senza il recepimento da parte della Regione e degli Enti Locali?

In Friuli Venezia Giulia si conferma la diretta applicazione, in assenza di recepimento attivo da parte della RAFVG, della disposizione nazionale, incombendo quindi il recepimento sugli enti locali direttamente ingaggiati dalla previsione nazionale.

Alle condizioni di legge, quindi, nell’assenza di recepimento puntuale regionale la disposizione nazionale in punto di rinnovabili risulta trovare immediata applicazione anche nel contesto FVG, atteso peraltro che tale disciplina risponde ad un obiettivo nazionale connesso a previsioni Regolamentari UE, su cui la Regione è chiamata ad operare in sinergia, stante anche il D.Lgs 110/2002 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese) il quale dispone che restano riservate allo Stato le funzioni e competenze concernenti “l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale nei limiti di cui al comma 2”, vincolando la Regione al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti pur demandando alla stessa l'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti.

La nuova formulazione del decreto legislativo attualmente in vigore consente alle Regioni di “stabilire incrementi dei valori di cui all'Allegato III e prevedere che il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1, debba essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria”, disponendo altresì che “gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, pena l’applicazione diretta delle disposizioni immediata di cui al presente articolo.