Quali sono i soggetti che possono firmare un attestato di prestazione energetica?
I soggetti che possono firmare un APE sono:
a) i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è riportata di seguito;
b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
d) le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico.
Il tecnico abilitato è un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui di seguito.
(Rif. D.P.R.75/2013 art.2 comma 3)
Il tecnico abilitato deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) sotto elencati, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.
I titoli richiesti sono:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:
LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura
LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 ingegneria biomedica
Lm-22 ingegneria chimica
LM-23 ingegneria civile
LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 ingegneria dell’automazione
LM-26 ingegneria della sicurezza
LM-27 ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 ingegneria elettrica
LM-29 ingegneria elettronica
LM-30 ingegneria energetica e nucleare
LM-31 ingegneria gestionale
LM-32 ingegneria informatica
LM-33 ingegneria meccanica
LM-34 ingegneria navale
LM-35 ingegneria per l’ambiente e il territorio
LM-48 pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
LM-53 scienza e ingegneria dei materiali
LM-69 scienze e tecnologie agrarie
LM-71 scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-73 scienze e tecnologie forestali ed ambientali
ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi:
4/S architettura e ingegneria edile-architettura
25/S ingegneria aerospaziale e astronautica
26/S ingegneria biomedica
27/S ingegneria chimica
28/S ingegneria civile
29/S ingegneria dell’automazione
30/S ingegneria delle telecomunicazioni
31/S ingegneria elettrica
32/S ingegneria elettronica
33/S ingegneria energetica e nucleare
34/S ingegneria gestionale
35/S ingegneria informatica
36/S ingegneria meccanica
37/S ingegneria navale
38/S ingegneria per l’ambiente e il territorio
54/S pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
61/S scienza e ingegneria dei materiali
74/S scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
77/S scienze e tecnologie agrarie
81/S scienze e tecnologie della chimica industriale
b) laurea nelle seguenti classi:
L7 e 8 ingegneria civile e ambientale
L9 e 10 ingegneria industriale
4 scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
L17 scienze dell’architettura
L23 scienze e tecniche dell’edilizia
L25 scienze e tecnologie agrarie e forestali
20 scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali
c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni:
C1 “meccanica, meccatronica ed energia” articolazione “energia”
C3 “elettronica ed elettrotecnica” articolazione “elettrotecnica”
C8 “agraria, agroalimentare e agroindustria” articolazione “gestione dell’ambiente e del territorio”
C9 “costruzioni, ambiente e territorio”
ovvero
- diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica
- diploma di geometra
- diploma di perito agrario o agrotecnico.
(Rif. D.P.R.75/2013 art.2 comma 4)
Oppure, il tecnico abilitato deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) seguenti, e di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici. Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici.
I titoli richiesti sono:
a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi.
b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:
LM-17 fisica
LM-40 matematica
LM-44 modellistica matematico-fisica per l’ingegneria
LM-54 scienze chimiche
LM-60 scienze della natura
LM-74 scienze e tecnologie geologiche
LM-75 scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
LM-79 scienze geofisiche
ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi:
20/S fisica
45/S matematica
50/S modellistica matematico-fisica per l’ingegneria
62/S scienze chimiche
68/S scienze della natura
82/S scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
85/S scienze geofisiche
86/S scienze e tecnologie geologiche
c) laurea conseguita nelle seguenti classi:
L8 e 9 ingegneria dell’informazione
L30 e 25 scienze e tecnologie fisiche
L21 scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
7 urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale
L27 e 21 scienze e tecnologie chimiche
L32 e 27 scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
L34 scienze geologiche
L35 e 32 scienze matematiche
16 scienze della terra
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico:
diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, con indirizzi diversi da quelli indicati al comma 3
diploma di perito industriale con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3