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Autorizzazioni regionali per impianti alimentati da fonte rinnovabile

Come presentare la domanda di autorizzazione per costruzione, esercizio, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di impianti.

La domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l 'esercizio, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati  a fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs 387/03, deve essere presentata dal titolare/legale rappresentante dell'impresa proprietaria dell'impianto ovvero che esercirà l 'impianto stesso. 
La domanda può altresì essere presentata da una persona fisica, un condominio (per mezzo del suo amministratore), da un lavoratore autonomo, dal legale rappresentate di un ' impresa non commerciale ovvero di un ente pubblico o di un ente non commerciale qualora trattasi di impianto destinato ai consumi del richiedente (autoproduttore). 

La domanda deve essere redatta conformemente al modello e  corredata di tutti gli allegati ivi indicati, e deve essere predisposta sia in formato cartaceo che su supporto informatico. 
Il modello ed i relativi allegati, contengono tutte le informazioni rilevanti per consentire al proponente di presentare una domanda formulata in modo esauriente alle PP.AA. chiamate ad esaminare il progetto. Tuttavia qualora le opere ed i lavori da eseguire, ovvero i luoghi o il contesto dove devono essere collocati gli impianti, presentassero particolarità non contemplate dalla modulistica, il proponente è tenuto a rappresentare chiaramente la situazione nella domanda o nella documentazione allegata. 
La domanda, in originale, alla quale si applicano le disposizioni in materia di bollo (D.P.R. 642/1972 e s.m.i.), accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità del proponente, va indirizzata a: 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna 
Servizio energia 
Via Giulia 75/1 
34100 – Trieste 

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 3/2001 per le opere soggette ad Autorizzazione Unica non si applica il procedimento di "sportello unico per le attività produttive”. 

Il D.Lgs 387/2003 al comma 1 dell'art. 12 dichiara che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. 
Nel caso ve ne ricorrano i presupposti ed il proponente voglia avvalersi della procedura di esproprio di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 08/06/2001, n. 327 come modificato dai D.Lgs n.302/2002 e n. 330/2004), dovrà indicarlo esplicitamente nella domanda di autorizzazione unica, richiedendo la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e l 'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e corredando la domanda del piano particellare con le informazioni necessarie. 
Analogamente, anche nel caso in cui il proponente, per la parte di progetto che prevede la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche, voglia avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 52-bis, 52- ter, 52-quater del Testo Unico sulle espropriazioni, dovrà esplicitamente indicarlo nella domanda di autorizzazione unica. 
Ai sensi del c. 5 art. 52-quater del T.U. espropriazioni sono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali il promotore dell'espropriazione non richieda la dichiarazione di amovibilità. 

L 'inizio del procedimento amministrativo è determinato dall'assunzione al protocollo generale dell'Ente della domanda in originale e dei relativi elaborati tecnici. 
Il procedimento amministrativo si svolge, di norma, nei seguenti passi fondamentali: 

1.entro 15 giorni dalla presentazione della domanda originale: 

    a. verifica preliminare della completezza della documentazione; 

    b. qualora la domanda e/o la documentazione ad essa allegata risultassero incomplete, comunicazione al proponente dell'improcedibilità dell'istanza ed invito a regolarizzare la documentazione, entro un termine fissato in relazione alla gravosità della documentazione da integrare; dalla formulazione della richiesta di regolarizzazione i termini del procedimento sono sospesi; 

    c. qualora il proponente non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, l 'istanza viene archiviata; 

    d. qualora la documentazione risulti completa, ovvero il responsabile del procedimento non comunichi al proponente l 'improcedibilità, comunicazione dell'avvio del procedimento con contestuale indizione della Conferenza di servizi, alla quale sono chiamate a partecipare tutte le Amministrazioni che abbiano atti di assenso da rilasciare nonché i gestori di opere interferenti ed ai quali il progetto va inoltrato a cura del proponente; 

2. entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione integrativa, verificata la procedibilità dell'istanza, si provvede secondo quanto indicato alla precedente lettera d) del punto 1; 

3. entro 60 giorni dall'avvio del procedimento: deposito del progetto e pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento, in ottemperanza a quando disposto dal R.D. 1775/1933 e dal TU 327/2000 ovvero comunicazione personale di avvio del procedimento nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente, affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni nel termine indicato; 

4. entro i successivi 30 giorni i proprietari di immobili per i quali il progetto prevede l 'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, l 'apposizione di servitù coattive, l 'occupazione temporanea, possono presente osservazioni, che saranno valutate in sede di Conferenza dei Servizi; 

5. entro 90 giorni dall'avvio del procedimento: 

    a. Convocazione della Conferenza interna di Servizi per determinare la posizione unitaria della Regione in relazione agli atti di assenso di propria competenza; 

    b. Convocazione del la Conferenza di Servizi per l 'esame del progetto ed il rilascio degli atti di assenso di competenza di ciascuna amministrazione partecipante; la Conferenza può sentire il proponente ed i progettisti, ai quali i partecipanti alla Conferenza stessa possono rivolgere osservazioni o formulare domande di chiarimento; la Conferenza di Servizi può richiedere per una sola volta ulteriore documentazione; le richieste di nuovi elaborati progettuali ovvero di integrazione e/o modifica degli elaborati progettuali presentati devono essere formulate da ciascuna Amministrazione in sede di Conferenza dei Servizi; le richieste possono pervenire all'Amministrazione procedente anche in forma scritta e saranno messe a verbale della prima riunione della Conferenza dei Servizi; il verbale della Conferenza dei Servizi è redatto seduta stante e trasmesso successivamente a tutte le Amministrazioni invitate ed al proponente; 

6. entro i successivi 10 giorni: richiesta formale al proponente, per conto della Conferenza dei Servizi, di integrazioni, con indicazione del termine di 30 giorni, eventualmente prorogabili per ulteriori 30 giorni su istanza motivata da comprovate esigenze tecniche, entro il quale il proponente è tenuto ad adempiere; il proponente deve affrontare unitariamente tutte le richieste pervenute, presentando alla Regione ed a tutte le amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi sia i nuovi elaborati progettuali ovvero gli elaborati progettuali modificati od integrati come da richieste, che tutti quegli elaborati che direttamente o indirettamente sono interessati dalle modifiche ed integrazioni richieste, curando che il progetto nella sua integrità sia coerente e corretto; dalla formulazione della richiesta di integrazioni i termini del procedimento sono sospesi; 

7. entro 30 giorni dal ricevimento delle integrazioni richieste o decorso infruttuosamente il termine assegnato al proponente per soddisfare la richiesta di integrazioni: convocazione, della successiva seduta della Conferenza dei Servizi;  entro il medesimo termine ciascuna Amministrazione si esprimerà quindi per gli aspetti di propria competenza indicando le specifiche norme di settore seguite e trasmettendo la propria posizione alla Conferenza con nota scritta ovvero partecipando alla Conferenza dei Servizi con proprio rappresentante; la Conferenza dei Servizi si esprime con una determinazione conclusiva in merito al rilascio del provvedimento finale di autorizzazione unica; il verbale della Conferenza dei Servizi è redatto seduta stante e trasmesso successivamente a tutte le Amministrazioni invitate ed al proponente; 

8. entro i successivi 10 giorni: notifica al proponente ed ai componenti la Conferenza dei Servizi del verbale della seduta conclusiva, anche ai fini del comma 9 dell'art. 22-ter della LR 7/2000; entro i successivi 30 giorni i componenti la Conferenza dei Servizi possono impugnarne la determinazione conclusiva; 

9. La conclusione del procedimento con l 'adozione del provvedimento finale è di competenza: 

    a. del Direttore del Servizio per i provvedimenti di rilascio del 'autorizzazione unica;

    b. del Direttore del Servizio per i provvedimenti di archiviazione e di rigetto, salvo il caso in cui si manifesti in Conferenza dei Servizi un dissenso qualificato ai sensi dell'art. 22-quater della LR 7/2000; 

    c. della Giunta Regionale ovvero del Consiglio dei Ministri nei casi in cui si manifesti in Conferenza dei Servizi un dissenso qualificato ai sensi dell'art. 22-quater della LR 7/2000; 

10. entro 10 giorni dal termine per l 'impugnazione della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi: adozione del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica; 

11. entro 30 giorni dal termine per l 'impugnazione della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi: pronuncia della Giunta Regionale. 

12. Con il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica si provvede, tra l 'altro: 

   a. ad autorizzare la costruzione e l 'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica e delle opere ed infrastrutture connesse e necessarie;

    b. ad autorizzare la costruzione e l 'esercizio dell'impianto di rete per la connessione alla linea di distruzione dell'energia elettrica gestito dal distributore locale;

   c. ad approvare il progetto definitivo, in conformità al quale i soggetti autorizzati sono tenuti a realizzare le opere ed i lavori; 

   d. ove occorra, a dichiarare la PU, indifferibilità ed urgenza delle opere, apponendo il vincolo preordinato all'esproprio; 

   e. a sostituire tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni chiamate a partecipare alla Conferenza dei Servizi, ivi incluse le concessioni relative ai beni pubblici occupati o interferiti dalle infrastrutture lineari energetiche. 

13. Il provvedimento finale viene trasmesso al proponente ed alle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi, pubblicato per estratto sul BUR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e comunicato ai proprietari degli immobili vincolati all'esproprio.