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FAQ impianti termici

Dal 1° gennaio 2021 nella Regione Friuli Venezia Giulia l'Amministrazione Regionale è competente al controllo degli impianti termici su tutto il territorio regionale. UCIT srl, società strumentale della Regione, opera in delegazione amministrativa sul terriotrio di competenza regionale per lo svolgimento delle attività di accertamento ed ispezione sugli impianti termici e controllo dello stato di esercizio e manutenzione, nonchè del rendimento di combustione ai sensi di legge.

Sono affidate a U.C.I.T. s.r.l.:

  • l’esecuzione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici;
  • la riscossione dei contributi posti a carico degli utenti ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera c) del DPR 74/2013, in veste di agente contabile;
  • la popolazione e la gestione del Catasto degli impianti termici della Regione, l’aggiornamento costante del relativo archivio informatico contenente i dati identificativi degli impianti, unitamente agli estremi ed ai risultati dei controlli effettuati e alle comunicazioni di legge da parte di utenti, installatori e manutentori.

Gli obblighi di legge prevedono l'obbligatorietà della manutenzione per gli impianti termici (Normative). Ai sensi dei regolamenti vigenti nei vari territori, con determinate Periodicità il Rapporto di controllo di Efficienza energetica deve essere trasmesso all'autorità competente, con il pagamento del relativo contributo.

L'onere della trasmissione all'ente è a carico della ditta manutentrice, mentre l'onere del contributo è in carico al responsabile impianto che deve corrispondere la somma al manutentore.

Le disposizioni della delibera della giunta regionale 2018/2020 del 30.12.2020  "Disposizioni per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria" si applicano sull'intero territorio regionale a partire dal 01 gennaio 2021.
Tutti gli interventi di manutenzione ed efficienza energetica eseguiti fino al 31 dicembre 2020 devono seguire le previgenti disposizioni per quanto riguarda la contribuzione e l’invio all’ente.

I contributi in vigore dal 1° gennaio 2021 sui territori di competenza suindicati sono definiti dalla tabella di cui all’allegato A della DGR FVG 799/2018. Alla sezione "Periodicità" sono indicati costi e tempistiche ed anche le previgenti disposizioni valide per il solo Comune di Udine (paragrafo 3) in vigore fino al 31.12.2020.
Gli impianti di climatizzazione estiva non sono soggetti a contribuzione. Rimane l'obbligo dell'invio del RCEE Tipo2, secondo le disposizioni previste dall'Allegato A del DPR 74/2013.
A partire dal 1° gennaio 2021, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, all'atto della prima messa in servizio dell'impianto, a cura dell'installatore, deve essere effettuato il controllo di efficienza energetica. In questo caso l'RCEE deve essere registrato sul catasto.

Potenza del generatore Combustibile Periodicità Importo
Generatori di calore inferiori a 35 kW Gassoso 48 mesi € 13
Generatori di calore da 35 kW a 350 kW Gassoso 24 mesi € 40
Generatori di calore superiori a 350 kW Gassoso 24 mesi € 55
Centrali termiche per i generatori di calore superiori a 35 kW successivi al primo Gassoso 24 mesi € 25
Generatori di calore inferiori a 35 kW Liquido o solido 24 mesi € 13
Generatori di calore da 35 kW a 350 kW Liquido o solido 12 mesi € 40
Generatori di calore superiori a 350 kW Liquido o solido 12 mesi € 55
Centrali termiche per i generatori di calore superiori a 35 kW successivi al primo Liquido o solido 12 mesi € 25
Teleriscaldamento: sottostazione con potenza inferiore a 35 kW   48 mesi € 13
Teleriscaldamento: sottostazione con potenza superiore a 35 kW   48 mesi € 110
Microcogenerazione   24 mesi € 55

 

L’utente può consultare la sua scheda impianto attraverso la funzione “Visualizzazione impianti cittadino”: è importante che il manutentore lasci all’utente il codice dell’impianto e che registri sempre a catasto il codice fiscale del Responsabile impianto.
In ogni caso fa fede l’importo corrisposto rilevabile dalla fattura o ricevuta fiscale rilasciata per la prestazione, che riporterà la voce “RIMBORSO CONTRIBUTO IMPIANTI TERMICI DGR 799/2018 - esclusione i.v.a. art. 15, dpr 633/1972”. Sull’RCEE si può apporre la dicitura “Bollino assolto in modo virtuale”.

Sì, dal 1° gennaio 2021 diventa obbligatorio comunicare le variazioni del responsabile impianto, entro 30 giorni lavorativi: 

a. compilando ed inviando il modello A  se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante oppure compilando ed inviando il modello B  in caso di cambio di amministratore di condominio,

oppure in via preferenziale

b. tramite registrazione al CRIT-FVG a cura di un operatore accreditato (aggiornando la sezione "Soggetti Responsabili" della scheda impianto: questa operazione può essere eseguita in qualsiasi momento, anche senza l'invio del RCEE).

Le sue modalità sono alternative e la comunicazione del manutentore tramite il sito è sufficiente per assolvere l'obbligo.
I modelli A e B si possono scaricare dalla sezione Documentazione Operativa del sito.

I documenti relativi all'impianto termico vanno conservati per tutto il ciclo di vita dell'impianto stesso a cura del Responsabile impianto.

Il proprietario è tenuto a consegnare all’occupante, o al nuovo proprietario in caso di alienazione dell’immobile, il libretto di impianto debitamente compilato, con l’evidenza delle verifiche di efficienza energetica effettuate e la regolare corresponsione dei contributi.

L’occupante a qualsivoglia titolo è responsabile con effetto retroattivo della regolare conduzione, manutenzione e controllo, comprese le verifiche di efficienza energetica e la corresponsione dei contributi, fino al momento in cui cessa di occupare l’immobile e riconsegna la documentazione relativa all’impianto al proprietario o al nuovo proprietario in caso di alienazione dell’immobile.

Il manutentore è tenuto a conservare copia degli RCEE rilasciati per un periodo non inferiore a 8 anni per eventuali verifiche documentali da parte dell'autorità competente.

Il generatore di calore può essere considerato non attivo qualora si provveda alla chiusura delle utenze (gas/energia elettrica) che ne consentono l’alimentazione ed il funzionamento o, in alternativa, qualora vi sia un intervento documentato (dichiarazione di assunzione responsabilità) del centro assistenza che ne dichiara la disattivazione.

In qualsiasi caso, qualora si verifichino le condizioni sopra descritte, la documentazione attestante lo stato di fatto dovrà sempre essere, e rimanere, allegata al libretto di impianto.

A partire dal 1° gennaio 2021 la dismissione del generatore deve essere anche comunicata ad UCIT tramite il MODELLO C  così come previsto dall’art. 16 delle disposizioni per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici  per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria approvate dalla Giunta regionale il 30.12.2020, e che prevede:

Art. 16 Impianti termici o generatori disattivati
1. Sono considerati impianti termici o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l’impianto termico o il generatore non può funzionare o non collegati ad una fonte di energia.
2. La disattivazione deve essere effettuata, da personale dell’azienda distributrice del combustibile o da personale abilitato ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”, con modalità idonee a non consentire in alcun modo l’utilizzo dell’impianto o garantire che sia stata disattivata la fornitura di combustibile al generatore di calore.
3. I responsabili degli impianti termici comunicano la disattivazione dell’intero impianto o di singoli generatori, trasmettendo a U.C.I.T. s.r.l., anche per il tramite del manutentore o del Terzo Responsabile, entro 30 giorni, il modello C debitamente compilato. Una copia del modello C è allegata al libretto d’impianto cartaceo.
4. Gli impianti disattivati non sono soggetti agli obblighi di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c) delle disposizioni regionali.
5. L’eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l’esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo RCEE a U.C.I.T. s.r.l..

UCIT potrà comunque effettuare controlli che attestino la conformità della situazione.

In tutti gli altri casi che non rientrano fra quanto sopra descritto, è necessario mantenere efficiente e, pertanto, manutenuto, ai sensi dei disposti di legge in vigore, il generatore di calore.

La registrazione del RCEE sul catasto degli impianti termici con il conseguente versamento del contributo regionale (cd. "Bollino") deve avvenire secondo le periodicità definite dalla Giunta regionale.

Nel caso in cui presso l'impianto termico sia stato sostituito il generatore di calore ma l'ultimo bollino versato sia ancora valido non è necessario registrare subito, sul catasto Regionale CRIT-FVG, il nuovo RCEE, ma si può eseguire la trasmissione entro la scadenza del bollino già trasmesso.

E' in ogni caso necessario che l'installatore registri la sostituzione del generatore di calore sul catasto degli impianti termici:
- sullo stesso codice impianto se rimane della stessa tipologia (riscaldamento/riscaldamento)
- con un nuovo codice impianto se cambia la tipogia (da riscaldamento tradizionale a pompa di calore/raffrescamento, oppure da riscaldamento tradizionale a teleriscaldamento). In questo caso consultare le indicazioni contenute nel quesito n. 12 .

La pompa di calore, per qualsiasi utilizzo venga installata, è comunque classificata dal Ministero MITE come impianto di climatizzazione estiva/raffrescamento, in base alle sue caratteristiche tecniche e pertanto così deve essere registrata sul catasto regionale CRIT-FVG. Va trattata, pertanto, sempre come impianto di “raffrescamento” anche se fa SOLO riscaldamento o SOLO riscaldamento più ACS.
 
Nel caso di sostituzione della caldaia con un GT ibrido:

  • Sul codice impianto esistente (tipologia riscaldamento) il generatore di calore ivi registrato viene sostituito con la nuova componente caldaia del sistema ibrido
  • Si inserisce un nuovo codice impianto (tipologia raffreddamento) per la nuova componente pompa di calore del GT ibrido
  • Sui due codici impianto così aggiornati va inserita la stessa targa


 Nel caso di sostituzione della caldaia con pompa di calore

  • Sul codice impianto esistente (tipologia riscaldamento) il generatore di calore deve essere reso non attivo, compilata la data di rottamazione, e nelle note indicato che viene sostituito con impianto di raffrescamento codice xxxxxxxxxxxxxx
  • Si inserisce un nuovo codice impianto (tipologia raffreddamento) per la nuova pompa di calore
  • Sui due codici impianto così aggiornati va inserita la stessa targa
  • Qualora l’installatore della pompa di calore non abbia le abilitazioni per poter operare a portale sugli impianti di riscaldamento, il responsabile impianto deve inviare il modello C (Dichiarazione disattivazione impianto termico/generatore) e nelle modalità deve indicare che “è stato sostituito con pompa di calore registrata al codice xxxxxxxxxxx dalla ditta xxxxxxxxxxxxx)

 
Per tutti gli impianti che rientrano nella tipologia di climatizzazione estiva, pertanto anche per le PdC che vengono utilizzate esclusivamente per funzione riscaldamento, il limite da tenere in considerazione al fine dell’assoggettamento ai controlli di efficienza energetica è quello definito dal allegato A al DPR 74 del 2013 per “Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore”, ovvero i 12 kW.
 
Per la registrazione dei generatori destinati alla climatizzazione estiva si fa sempre riferimento a questa regola generale: 
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA (tipologia=Pompa di calore/Macchina frigorifera)

  • I generatori di potenza superiore ai 12 kW devono essere registrati su un singolo codice impianto;
  • I generatori inferiori a 12 kW, se fanno parte dello stesso sistema edificio impianto, possono essere registrati su un unico codice impianto se la somma delle potenze non supera i 12 kW (ad esempio due generatori da 3 kW possono essere registrati sullo stesso codice impianto; 4 generatori da 3 kW devono essere registrati su due codici impianto (due apparecchiature per ogni codice)

FAQ targatura impianti

Dal 1° settembre 2022 in tutti i territori dei comuni della Regione Friuli Venezia Giulia è stata avviata la campagna di targatura impianti, e da questa data non sarà possibile registrare l’RCEE sul CRIT FVG in mancanza della compilazione del codice targa.

A partire da questa data, tutti gli impianti oggetto di manutenzione dovranno essere targati a cura della ditta incaricata.

La targatura dell’impianto è stata introdotta dall’art. 9 delle disposizioni regionali di cui alla delibera della Giunta Regionale FVG 2018/2020, in vigore dal 01/01/2021:

Targatura impianto

1. All’atto della registrazione, l’impianto termico al servizio dell’edificio viene identificato in modo univoco mediante l’attribuzione della seguente codificazione:
- codice Targa impianto di seguito Targa: identifica la potenza termica complessiva installata nell’edificio;
- codice impianto: identifica le diverse tipologie di apparecchi installati nell’edificio, classificandoli per tipologia di fonte energetica che li alimenta (combustibile fossile, fonte rinnovabile, biomassa) e per potenza nominale.

2. Ad una Targa possono essere associati più codici impianto.

3. La Targa deve essere riportata sul libretto di impianto e su tutti i documenti e le comunicazioni relativi all’impianto stesso.

4. L’apposizione della Targa sull’impianto, che non dà luogo ad ulteriori oneri per l’utente finale, è effettuata:
- dagli operatori del settore, in fase di installazione dell’impianto con la trasmissione della scheda identificativa o, per gli impianti già censiti sul Catasto alla data di entrata in vigore del presente atto, al momento della registrazione del rapporto di controllo di efficienza energetica;
- dall’ispettore, in caso di ispezione.

5. Sono registrati con diversi codici impianto i generatori di calore funzionanti a combustibile fossile, i generatori alimentati a biomassa e quelli destinati alla climatizzazione estiva o pompe di calore, inoltre:
a) i generatori di calore che insistono su un unico impianto qualora abbiano potenza nominale utile inferiore a 35 kW sono registrati ognuno con un proprio codice impianto;
b) i generatori di calore aventi potenza nominale utile superiore o uguale a 35 kW che insistono su un unico impianto vengono identificati da un unico codice impianto.

6. Ai gruppi termici composti da più generatori si applicano le distinzioni di cui al comma 5.

7. La Targa deve essere applicata sul generatore principale e riportata sul libretto di impianto sui modelli di registrazione della scheda identificativa dell’impianto, sui modelli dei rapporti di controllo di efficienza energetica e su tutta la documentazione relativa al sistema edificio- impianto, compresi gli Attestati di Prestazione Energetica.

8. Non deve essere applicata una nuova Targa ad impianti precedentemente targati da altri operatori. In caso di impossibilità di acquisizione di un impianto già targato occorre chiedere supporto operativo ad U.C.I.T. S.r.l.

9. Il codice della Targa identifica l’impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio, ovvero per tutto il ciclo di vita del sistema edificio-impianto. Nei casi di ristrutturazione dell’impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, la Targa non deve essere sostituita. Occorre procedere alla targatura del nuovo o dei nuovi impianti solo nei casi di trasformazione di un impianto termico centralizzato in più impianti autonomi o viceversa.

10. Le etichette con il codice univoco della Targa sono distribuite senza oneri a carico degli utenti da U.C.I.T. S.r.l. previa prenotazione da parte degli operatori attraverso il CRIT-FVG.

11. Le etichette sono costituite da tre matrici di cui solamente una deve essere utilizzata applicandola secondo le modalità del presente articolo. Le altre due sono conservate all’interno del libretto di impianto.

12. La Targa degli impianti centralizzati deve comparire anche nella tabella di cui all’art. 4, punto 7, del D.P.R.74/2013. A tal proposito dovrà essere realizzata con materiale idoneo per essere apposta anche all’esterno della centrale termica a cura del proprietario o dell’Amministratore o del Terzo responsabile.

L’apposizione della Targa sull’impianto, che non dà luogo ad ulteriori oneri per l’utente finale, è effettuata:

  • dagli operatori del settore, in fase di installazione dell’impianto con la trasmissione della scheda identificativa o, per gli impianti già censiti sul Catasto alla data di entrata in vigore del presente atto, al momento della registrazione del rapporto di controllo di efficienza energetica;
  • dall’ispettore, in caso di ispezione.

Le ditte manutentrici registrate sul portale trovano, nella loro area riservata dei servizi per i manutentori, le funzioni per ordinare i kit targa.

A partire dal 01/10/2024 gli ordini di targhe non ritirati entro 1 mese dalla data dell'ordine verranno annullati. Gli ordini annullati non potranno essere recuperati e dovrà essere inserito un nuovo ordine.

A partire dal 18/10/2024 tutti i nuovi ordini di targhe saranno evasi al momento del ritiro da parte dell'incaricato.

La Targa deve essere applicata sul generatore principale e riportata sul libretto di impianto sui modelli di registrazione della scheda identificativa dell’impianto, sui modelli dei rapporti di controllo di efficienza energetica e su tutta la documentazione relativa al sistema edificio- impianto, compresi gli Attestati di Prestazione Energetica.

Il Kit targa è composto di 3 etichette grandi e 3 etichette piccole: al momento della prima applicazione una sola delle etichette grandi va applicata sul mantello del generatore a combustione (o in assenza sul generatore principale del sistema edificio-impianto) e una sola delle etichette piccole va applicata sul primo RCEE che rimane al manutentore per la registrazione. Le altre copie vanno conservate con cura nel libretto per le future trasformazioni/ristrutturazione dell’impianto.

La targa poi deve essere riportata su tutti i codici impianto degli apparecchi che compongono il sistema edificio impianto.

Le copie delle targhe non applicate devono essere conservate a cura dal Responsabile impianto; nel caso in cui questo cambi, devono essere consegnate assieme al libretto.

Non deve mai essere applicata una nuova Targa ad impianti precedentemente targati da altri operatori, ma deve essere riportata sui documenti la targa già presente. In caso di impossibilità di acquisizione di un impianto già targato occorre chiedere supporto operativo all’ufficio UCIT.

Il codice della Targa identifica l’impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio, ovvero per tutto il ciclo di vita del sistema edificio-impianto. Nei casi di ristrutturazione dell’impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, la Targa non deve essere sostituita.

In questo caso devono essere assolutamente conservati i vecchi libretti dove l’installatore troverà le etichette della targa dell’impianto da applicare al nuovo generatore installato.

Occorre procedere alla targatura del nuovo o dei nuovi impianti solo nei casi di trasformazione di un impianto termico centralizzato in più impianti autonomi o viceversa.

FAQ ispezioni impianti

L’ispezione viene eseguita dal personale incaricato da UCIT srl, società strumentale della Regione, che opera in delegazione amministrativa sul territorio di competenza regionale per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione sugli impianti termici.
L’ispettore è munito di apposito tesserino di riconoscimento.

La data e l’ora della visita di controllo viene comunicata al responsabile impianto tramite Raccomandata con Avviso di Ricevimento o con PEC e con un preavviso di almeno 30 giorni.

Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell’efficienza energetica, le ispezioni, sono programmate in base ai criteri e alle priorità definiti dall’art. 9, comma 9 del DPR 74/2013:

  1.   impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
  2. impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
  3. impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
  4. impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
  5. impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
  6. gli impianti, di cui all’articolo 8, comma 7 del DPR 74/2013, per i quali dai rapporti di controllo dell’efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell’Allegato B del decreto stesso.

Il Responsabile dell’impianto:

  • Può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia in caso di impedimento ad essere presente durante l’ispezione;
  • Ha facoltà di farsi assistere, durante l’ispezione, dal proprio manutentore;
  • Deve mettere a disposizione un documento identificativo proprio e della eventuale persona delegata per consentire all’ispettore di accertare le sue generalità e il codice fiscale per la compilazione del verbale dell’ispezione;
  • Deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall’ispettore e conservarne una copia in allegato al libretto d’impianto.

Il Responsabile impianto e/o il Soggetto terzo responsabile qualora individuato ed incaricato devono rendere disponibile in fase di sopralluogo i documenti in consultazione al fine di permettere all’ispettore di registrare dati tecnici, amministrativi, volti alla verifica della conformità dell’impianto.

La documentazione relativa all’impianto, a titolo esemplificativo e non esaustivo è:

  1. Libretto di impianto conforme al modello di cui al DM  10 febbraio 2014 (gli impianti preesistenti alla data di entrata in vigore del DM 10/02/2014 devono conservare, allegato al nuovo, anche il previgente libretto); 
  2. Libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell’impianto, forniti dai produttori;
  3. Autorizzazioni amministrative quali a titolo non esaustivo: libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL o INAIL, ove obbligatori;  
  4. Dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto, della documentazione di cui alla Legge 46/90 o al D.P.R. 218/98;  
  5. Rapporto di controllo previsto per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria;
  6. Targa dell’impianto successivamente all’implementazione della procedura di targatura.

Tutti gli ispettori incaricati sono dotati di Green-pass.

Il Responsabile impianto deve adottare per sé e per le persone eventualmente presenti, le misure previste per il contenimento del rischio da contagio da COVID-19, assicurandosi di:

  • Non essere sottoposto alla misura della quarantena e per quanto di sua conoscenza non essere positivo al COVID;
  • Non aver avuto una delle seguenti esposizioni negli ultimi 14 giorni:
  • Stretto contatto  (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19 senza utilizzo di DPI
  • Assistenza a caso sospetto o confermato di COVID-19 senza utilizzo di DPI
  • Provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni delle autorità sanitarie;
  • NON aver avuto sintomi simil-influenzali riconducibili a COVID-19 negli ultimi 14 giorni (per esempio: tosse persistente, febbre con temperatura corporea maggiore di 37,5°C, astenia, difficoltà respiratorie, congiuntivite; oppure per esempio mialgie diffuse, assenza di gusto e perdita di olfatto);
  • Garantire che durante il sopralluogo sia rispettata una distanza superiore a 1 metro con altre persone o di indossare i dispositivi di protezione individuale qualora sia inevitabile la distanza ravvicinata con altre persone;
  • Provvedere alla disinfezione delle mani con gel igienizzante a base di soluzione alcolica almeno al 70% all’ingresso dell’unità immobiliare;
  • Nel caso vi siano problematiche inerenti al fatto che il Responsabile e i suoi familiari siano posti in stato di quarantena dall’Azienda Sanitaria competente è necessario informare in maniera tempestiva l’ufficio Ucit inviando una e-mail all’indirizzo ucit@ucit.udine.it e l’ispettore incaricato ai recapiti indicati nell’avviso di ispezione.

  1. Accerta le generalità del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico o della persona delegata;
  2. esegue almeno i controlli e le misurazioni riportate nel Rapporto d’ispezione;
  3. effettua, in presenza del responsabile impianto o dell’eventuale delegato, le misurazioni dei parametri di combustione in conformità a quanto previsto dalla norma UNI 10389. In nessun caso modificherà il funzionamento dell’impianto;
  4. controlla lo stato delle coibentazioni, della ventilazione dei locali, della canna fumaria, dei dispositivi di regolazione e controllo;
  5. annota osservazioni e prescrizioni sul Rapporto d’ispezione;
  6. verifica la presenza o meno della documentazione dell’impianto, che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
  7. controlla che la conduzione e gestione dell’impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti;
  8. accerta l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, dell’art. 16 del d.lgs. 102/2014 e l’osservanza delle disposizioni di cui alla parte V, titolo II del d.lgs.152/2006, per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 35 kW;
  9. compila il Rapporto d’ispezione in triplice copia, lo firma e lo fa firmare al responsabile impianto: una copia è consegnata al responsabile dell’impianto, una copia è conservata dall’ispettore e una copia è consegnata a U.C.I.T. s.r.l..

Nel caso l’ispezione non sia possibile nella data e ora prefissata per comprovati impedimenti, occorre darne tempestiva comunicazione all’ispettore ai recapiti indicati nell’avviso di ispezione al fine di riprogrammare l’ispezione in data e orario diverso.
Il preavviso deve essere congruo.

Qualora non pervenga alcuna comunicazione, la data e l’ora dell’ispezione sono da intendersi confermati. 

Sì, l’ispezione è obbligatoria.
Nei casi di indisponibilità da parte del responsabile impianto, le disposizioni regionali prevedono le seguenti condizioni:

  1. Nel caso in cui il controllo non possa essere effettuato per causa imputabile al responsabile impianto, ad esclusione di gravi e giustificati motivi, U.C.I.T. s.r.l. è tenuta a pianificare una nuova ispezione con addebito a carico del responsabile impianto, a titolo di rimborso per la prima mancata ispezione, di un corrispettivo pari al costo della tariffa corrispondente alla potenza del generatore da controllare, maggiorata del 50%.
  2. Qualora l’ispettore non venga messo in condizione di effettuare il controllo ispettivo completo, a causa della mancanza delle condizioni di sicurezza per negligenza imputabile al responsabile impianto, l’ispettore effettua una verifica parziale e riporta nel verbale di ispezione le motivazioni che non hanno permesso il completo controllo, dichiarando il controllo negativo, con necessità di programmazione di seconda visita ispettiva.
  3. Qualora il responsabile impianto neghi all’ispettore incaricato l’accesso all’impianto termico, è inoltrata formale diffida tramite il Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L’Autorità competente può altresì chiedere all’azienda distributrice del gas la sospensione dell’erogazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, ferme restando le responsabilità ai sensi dell’art. 340 del codice penale.
  4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, U.C.I.T. s.r.l. provvede a segnalare l’impianto alle Autorità competenti in materia di sicurezza per le spettanti verifiche e al responsabile impianto, per la seconda ispezione, è addebitato l’onere previsto per la fascia di potenza del generatore controllato, maggiorata del 50%.