La targatura dell’impianto è stata introdotta dall’art. 9 delle disposizioni regionali di cui alla delibera della Giunta Regionale FVG 2018/2020, in vigore dal 01/01/2021:
Targatura impianto
1. All’atto della registrazione, l’impianto termico al servizio dell’edificio viene identificato in modo univoco mediante l’attribuzione della seguente codificazione:
- codice Targa impianto di seguito Targa: identifica la potenza termica complessiva installata nell’edificio;
- codice impianto: identifica le diverse tipologie di apparecchi installati nell’edificio, classificandoli per tipologia di fonte energetica che li alimenta (combustibile fossile, fonte rinnovabile, biomassa) e per potenza nominale.
2. Ad una Targa possono essere associati più codici impianto.
3. La Targa deve essere riportata sul libretto di impianto e su tutti i documenti e le comunicazioni relativi all’impianto stesso.
4. L’apposizione della Targa sull’impianto, che non dà luogo ad ulteriori oneri per l’utente finale, è effettuata:
- dagli operatori del settore, in fase di installazione dell’impianto con la trasmissione della scheda identificativa o, per gli impianti già censiti sul Catasto alla data di entrata in vigore del presente atto, al momento della registrazione del rapporto di controllo di efficienza energetica;
- dall’ispettore, in caso di ispezione.
5. Sono registrati con diversi codici impianto i generatori di calore funzionanti a combustibile fossile, i generatori alimentati a biomassa e quelli destinati alla climatizzazione estiva o pompe di calore, inoltre:
a) i generatori di calore che insistono su un unico impianto qualora abbiano potenza nominale utile inferiore a 35 kW sono registrati ognuno con un proprio codice impianto;
b) i generatori di calore aventi potenza nominale utile superiore o uguale a 35 kW che insistono su un unico impianto vengono identificati da un unico codice impianto.
6. Ai gruppi termici composti da più generatori si applicano le distinzioni di cui al comma 5.
7. La Targa deve essere applicata sul generatore principale e riportata sul libretto di impianto sui modelli di registrazione della scheda identificativa dell’impianto, sui modelli dei rapporti di controllo di efficienza energetica e su tutta la documentazione relativa al sistema edificio- impianto, compresi gli Attestati di Prestazione Energetica.
8. Non deve essere applicata una nuova Targa ad impianti precedentemente targati da altri operatori. In caso di impossibilità di acquisizione di un impianto già targato occorre chiedere supporto operativo ad U.C.I.T. S.r.l.
9. Il codice della Targa identifica l’impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio, ovvero per tutto il ciclo di vita del sistema edificio-impianto. Nei casi di ristrutturazione dell’impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, la Targa non deve essere sostituita. Occorre procedere alla targatura del nuovo o dei nuovi impianti solo nei casi di trasformazione di un impianto termico centralizzato in più impianti autonomi o viceversa.
10. Le etichette con il codice univoco della Targa sono distribuite senza oneri a carico degli utenti da U.C.I.T. S.r.l. previa prenotazione da parte degli operatori attraverso il CRIT-FVG.
11. Le etichette sono costituite da tre matrici di cui solamente una deve essere utilizzata applicandola secondo le modalità del presente articolo. Le altre due sono conservate all’interno del libretto di impianto.
12. La Targa degli impianti centralizzati deve comparire anche nella tabella di cui all’art. 4, punto 7, del D.P.R.74/2013. A tal proposito dovrà essere realizzata con materiale idoneo per essere apposta anche all’esterno della centrale termica a cura del proprietario o dell’Amministratore o del Terzo responsabile.