L'autoconsumo è il consumo di energia elettrica contestuale alla sua produzione e può avvenire in forma fisica o virtuale:
- fisico quando gli impianti di produzione di energia sono collegati alle utenze di consumo,
- virtuale invece quando utilizza la rete di distribuzione per bilanciare i consumi e la produzione di energia sottesi a una stessa porzione della rete elettrica ma senza coincidenza tra il punto di immissione in rete dell'impianto rinnovabile e il punto di prelievo.
L'autoconsumo virtuale è alla base delle configurazioni dell'autoconsumo diffuso e i soggetti che ne fanno parte, in una qualunque delle sue forme, rappresentano un nuovo modello di economia, basato sulla produzione di energia elettrica con le risorse rinnovabili del territorio in cui viene consumata e sull'utilizzo della rete per condividerla.
Tipologie di configurazione di autoconsumo diffuso
Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024, ha definito le nuove modalità di concessione di incentivi, volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di comunità energetiche, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatore a distanza.
Il Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso (TIAD), allegato alla Delibera 727/2022/R/eel dell'ARERA, regola il meccanismo di funzionamento e i contributi di valorizzazione che spettano all'energia autoconsumata nell'ambito delle configurazioni ammesse.
Il TIAD definisce sette differenti tipi di configurazioni possibili per l'autoconsumo diffuso:
- i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente
- i gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente
- le comunità energetiche rinnovabili (CER)
- le comunità energetiche dei cittadini (CEC)
- l'autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza" che utilizza la rete di distribuzione
- il cliente attivo “a distanza" che utilizza la rete di distribuzione
- l'autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza" con linea diretta
Per il Decreto CACER, le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono le seguenti:
Per il Decreto CACER, le tipologie di configurazione ammesse ai benefici della misura PNRR sono le seguenti:
Contributi incentivanti
Il Decreto prevede due misure:
- una tariffa incentivante (contributo in conto esercizio) sulla quota di energia condivisa incentivabile per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia. Le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono le comunità di energia rinnovabile, i gruppi di autoconsumatori e gli autoconsumatori a distanza. La tariffa può essere richiesta fino al trentesimo giorno successivo alla data di raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
- un contributo in conto capitale (a fondo perduto) a valere sulle risorse del PNRR, fino al 40% dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, i cui impianti sono collocati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Gli impianti annessi agli incentivi DM CACER
Per accedere agli incentivi previsti dal Decreto CACER gli impianti a fonti rinnovabili devono rispettare i seguenti requisiti:
- appartenere a configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o di Autoconsumatore a distanza
- essere sottesi alla stessa cabina primaria di riferimento
- essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti
- avere potenza massima di 1MW
- essere entrati in esercizio a partire dal 16 dicembre 2021; per le sole CER, dopo la regolare costituzione della Comunità1
- non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2
- rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH (Do No Significant Harm), come meglio specificati nelle Regole
- nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nelle Regole
- essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione se fotovoltaici, mentre per gli impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l'uso anche di componenti rigenerati
Gli impianti di produzione devono essere connessi sotto la medesima cabina primaria a cui si riferisce la configurazione.
In caso di impianti di potenza superiore a 1 MW sarà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.
1 Per gli impianti/UP entrati/e in esercizio prima del 24/01/2024 dovrà essere prodotta documentazione sottoscritta in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell’impianto (con tracciabilità certificata della firma) da cui si ricavi che l’impianto/UP sia stato/a realizzato/a ai fini del suo inserimento in una CER e la richiesta di accesso alla tariffa dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale.
Il soggetto referente
Il Soggetto Referente è la persona fisica o giuridica a cui viene demandata la gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio. Il Soggetto Referente, nei casi precisati nella sezione “Mandati e Liberatoria", deve aver ricevuto apposito mandato per svolgere questo ruolo.
Accordo di diritto privato
i rapporti tra i soggetti della configurazione devono essere gestiti da un accordo di tipo privato, perfezionato prima della richiesta di accesso al servizio di autoconsumo.
Il contratto deve:
- prevedere il mantenimento dei diritti di clinete finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- individuare un soggetto referente;
- consentire ai soggetti di recedere in ogni momento e usicre dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipati, comunque equi e proporzionati
- prevedere che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità solidali aventi ricadute sul teritorio.
Nel caso di condomini, si condidera valido a tale scopo il verbale di delibera assembleare firmato dai conòmini che aderiscono alla configurazione.
Disciplina transitoria
La disciplina transitoria (decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 settembre 2020) cessa di applicarsi decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto di approvazione delle Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e il contributo in conto capitale.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto di approvazione delle Regole Operative, è possibile presentare una richiesta di accesso al servizio di incentivazione e valorizzazione dell'energia condivisa (disciplina transitoria) per le configurazioni con impianti entrati in esercizio prima dell'entrata in vigore del Decreto CER (prima del 24 gennaio 2024) e realizzate nel rispetto delle condizioni previste dalle Regole Tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, aggiornate in data 4 aprile 2022.
Tratto dal sito GSE