FVGenergia

Formazione GSE DM CACER - KEY_page-0008

Contributi in conto esercizio

I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse al servizio per l'autoconsumo diffuso sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, per la durata di 20 anni.

I contributi spettanti alle configurazioni ammesse possono essere di tre tipologie:

  1. corrispettivo di valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera 727/2022/R/eel dell'ARERA
  2. tariffa premio incentivazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi del Decreto CER
  3. corrispettivo per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete (RID) da parte del GSE, ove richiesto.

IL CORRISPETTIVO DI VALORIZZAZIONE SI APPLICA ALL'ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA

L'energia elettrica autoconsumata è l'energia elettrica condivisa afferente ai punti di connessione ubicati nell'area sottesa alla medesima cabina primaria, ed è definita pari al valore minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai consumatori della configurazione.

LA TARIFFA PREMIO SI APPLICA ALL'ENERGIA ELETTRICA INCENTIVATA

L'energia elettrica incentivata è l'energia autoconsumata riferita agli impianti che rispettano i requisiti di ammissione agli incentivi:

  • essere nel medesimo perimetro della cabina di trasformazione primaria
  • alimentati da fonti rinnovabili di potenza massima di 1 Mw
  • di nuova costruzione o nuove sezioni di impianti esistenti
  • entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (gli impianti già in esercizio al 15/12/2021 possono essere inseriti in una configurazione, nel limite del 30%, ma possono beneficiare solo del corrispettivo di valorizzazione)
  • realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione nel caso di fotovoltaici, o rigenerati per le altre tipologia
  • in linea con i requisiti previsti dal principio DNSH (Do Not Significat Harm)
  • non in scambio sul posto o beneficiari di altri incentivi sulla produzione di energia elettric
  • esclusa la quota di potenza realizzata per soddisfare l'obbligo di integrazione delle rinnovabili in edifici di nuova costruzione
  • impianti a biogas o biomassa: rispetto criteri descritti dal decreto CACER
  • non finalizzati alla produzione di idrogeno con emissioni > 3 ton CO2eq/Ton H2

NOTA PER LE CER: Per gli impianti/UP entrati/e in esercizio prima del 24/01/2024 dovrà essere prodotta documentazione sottoscritta in
data anteriore a quella di entrata in esercizio dell’impianto (con tracciabilità certificata della firma) da cui si ricavi che
l’impianto/UP sia stato/a realizzato/a ai fini del suo inserimento in una CER e la richiesta di accesso alla tariffa dovrà
essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale

1. Corrispettivo di valorizzazione

La valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata avviene su base mensile, qualora il GSE abbia a disposizione il set completo di misure valide o un set minimo di misure valide trasmesse dai gestori di rete; la pubblicazione del corrispettivo avviene entro il 25 del mese “m+1", detto “m" mese di validazione della misura.

Formazione GSE DM CACER - KEY_page-0011

2. Tariffa premio per l'energia incentivata

La tariffa premio per l'energia incentivata si compone di una parte fissa più una parte variabile:

  • la parte fissa è stabilita in funzione della taglia dell'impianto,
  • la parte variabile varia in funzione del prezzo di mercato dell'energia (pz).

La tariffa premio aumenta al diminuire della potenza degli impianti e al diminuire del prezzo di mercato dell'energia.

È prevista inoltre una maggiorazione tariffaria per gli impianti fotovoltaici ubicati nelle Regioni del Centro e Nord Italia.

Il Decreto prevede che le CACER assicurino, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione (pari al 55% o al 45% nel caso di contributo in conto capitale), sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

La tariffa incentivante è cumulabile con:

  • il contributo PNRR previsto dal Decreto CACER. In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto dalle Regole in ragione dell'entità del contributo ottenuto
  • altri contributi in conto capitale, diversi dal punto precedente, di intensità non superiore al 40%. In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto dalle Regole in ragione dell'entità del contributo ottenuto
  • altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale, purché l'equivalente sovvenzione per kW non superi il 40% del costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto dalle Regole in ragione dell'entità del contributo ottenuto
  • i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni, senza decurtazione
  • le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), senza decurtazione
  • altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato, senza decurtazione

La tariffa incentivante non è cumulabile con:

  • altre forme di incentivo in conto esercizio
  • Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.)
  • contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili
  • altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili

Inoltre, i contributi spettanti all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle configurazioni ammesse, sono alternativi al meccanismo dello Scambio sul Posto.

La tariffa premio non spetta sull'energia elettrica autoconsumata ascrivibile alla quota di potenza realizzata ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici previsto al comma 4, art. 11 del D.Lgs 28/2011 (c.d. Potenza d'obbligo).

Nel caso di accesso a:

  • contributi in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi di investimento ammissibili
  • altre forme di sostegno pubblico che costituiscono aiuto di Stato purché l’equivalente sovvenzione non superi il 40% dei costi di investimento ammissibili

la tariffa incentivante sarà ridotta con un fattore proporzionale al contributo ricevuto (F)

TIP conto capitale = Tip * (1-F)

dove TIP= tariffa premio e F= fattore che varia da 0 a 0,5 con la percentuale di contributo conto capitale ricevuto (max 40%)
La decurtazione non si applica all’energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

Formazione GSE DM CACER - KEY_page-0010
Formazione GSE DM CACER - KEY_page-0029
Formazione GSE DM CACER - KEY_page-0030
Formazione GSE DM CACER - KEY_page-0031

3. Ritiro dedicato (RID)

Nei casi in cui il Referente ha richiesto, contestualmente all'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, anche il servizio di ritiro dell'energia immessa in rete per tutti gli impianti di produzione ovvero per tutte le unità di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione, il GSE regola anche le condizioni economiche relative al ritiro dedicato per i suddetti impianti, secondo le modalità previste dall'Allegato A alla deliberazione ARERA 280/07 e s.m.i..

Il GSE procede alla pubblicazione del corrispettivo di ritiro dell'energia elettrica immessa in rete entro il 25 del mese m+1 detto m mese di validazione della misura.

Il GSE eroga su base mensile, entro il mese successivo alla pubblicazione dei contributi (o all'emissione della fattura da parte del Referente, ove prevista), gli importi spettanti al raggiungimento della soglia minima di importo pari a 50 €.

Tratto dal sito GSE