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Formazione GSE DM CACER - KEY_page-0032

Procedure per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso

Chi può effettuare la richiesta

L'invio della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso può essere fatto solo dal Soggetto Referente della configurazione. Il Referente è così individuato:

  • nel caso del gruppo di autoconsumatori, dal condomino (tramite l'amministratore, se presente, o il rappresentante di condominio) o dal proprietario dell'edificio
  • nel caso del gruppo di clienti attivi, dal condomino (tramite l'amministratore, se presente, o il rappresentante di condominio) o dal proprietario dell'edificio
  • nel caso della comunità energetica rinnovabile, la medesima comunità
  • nel caso della comunità energetica dei cittadini, la medesima comunità
  • nel caso dell'autoconsumatore “a distanza", il medesimo autoconsumatore
  • nel caso del cliente attivo “a distanza", il medesimo cliente attivo

In alternativa alle figure sopra citate, il ruolo di Referente può essere svolto, previo mandato senza rappresentanza:

  • da un produttore/cliente finale, facente parte del Gruppo o membro della CER/CEC
  • da un produttore di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352

I clienti finali di Gruppi di autoconsumatori e Gruppi di clienti attivi che non hanno sottoscritto il contratto di diritto privato, devono rilasciare, attraverso il Referente, una liberatoria per l'utilizzo dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata afferenti ai loro punti di connessione affinché siano conteggiati nel computo dell'energia elettrica autoconsumata e incentivata.

Come presentare la richiesta

L'istanza deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, mediante l'accesso al Portale informatico del GSE e all'Area Clienti e l'utilizzo dell'applicazione “SPC-Sistemi di Produzione e Consumo".
Alla data di invio dell'istanza la configurazione per la quale si richiede l'accesso al servizio dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e dalle Regole operative.

Il Referente dovrà inoltre allegare la documentazione relativa agli impianti di produzione e alla configurazione per la quale sta presentando richiesta, elencata nell'Allegato 3 delle Regole operative.

La valutazione del GSE

Il GSE procede ad effettuare un esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata e comunica al Referente l'esito dell'istruttoria.

Il GSE conclude l'istruttoria di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione di richiesta di accesso al servizio, al netto dei tempi imputabili al soggetto referente o ad altri soggetti interpellati dal GSE.

La richiesta opzionale di verifica preliminare

Il Referente può richiedere al GSE, nel caso delle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza, una verifica preliminare di ammissibilità al servizio per l'autoconsumo diffuso. Tale verifica è richiesta su base volontaria e non è condizione necessaria per l'accesso agli incentivi.

Prima dell'invio della richiesta preliminare di ammissibilità il gruppo o la comunità dovranno essere già stati costituiti, gli impianti autorizzati (se previsto) e con preventivo di connessione (se previsto) già ottenuto.

Dovranno inoltre essere rispettati tutti i requisiti riportati nelle Regole che per gli impianti verranno valutati “a progetto". Allo stesso modo, la verifica del rispetto dei requisiti derivanti dal principio DNSH sarà effettuata sulla base dei criteri “ex- ante". Le check list per la verifica del rispetto del principio DNSH “ex-ante" sono disponibili nella sezione dedicata.

Resta fermo che il diritto di accesso agli incentivi verrà valutato dal GSE sulla base della documentazione presentata con l'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

Il GSE fornisce entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta un parere preliminare positivo per l'ammissibilità ovvero suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità.

Attivazione del contratto

A valle dei controlli tecnico-amministrativi, finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti, il GSE provvederà alla sottoscrizione del Contratto contestualmente all’invio del provvedimento di accoglimento recante la firma del Rappresentante Legale del GSE e riportante i riferimenti e il periodo di validità del Contratto. Il Contratto ha per oggetto la regolazione del servizio per l’autoconsumo diffuso.

Nel caso in cui il Referente, nell’ambito dell’istanza di ammissione al servizio per l’autoconsumo diffuso abbia richiesto al GSE per tutti gli impianti di produzione ovvero per tutte le unità di produzione il ritiro dell’energia elettrica immessa alle condizioni del Ritiro Dedicato, il Contratto regola altresì la remunerazione dell’energia elettrica immessa dagli impianti di produzione la cui energia rileva per la configurazione.
Nel caso in cui il ritiro da parte del GSE non venga richiesto contestualmente all’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, con riferimento a ciascun impianto di produzione ovvero unità di produzione, le cui immissioni rilevano per la quantificazione dell’energia elettrica autoconsumata e incentivata, sarà possibile scegliere liberamente con quali modalità valorizzare l’energia elettrica immessa in rete.

Data di decorrenza del servizio per l’autoconsumo diffuso

La data di decorrenza del servizio per l’autoconsumo diffuso può essere differente per ogni impianto/UP di produzione la cui energia rileva per la configurazione.

Contributi economici

I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse al servizio per l’autoconsumo diffuso sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione/UP la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, a partire dalla data di decorrenza dei servizi.
I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse possono essere di tre tipologie:

  • incentivazione dell’energia elettrica condivisa incentivabile ai sensi del Decreto CACER (CACI);
  • valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera (CACV);
  • ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, ove richiesto (RID);

L’incentivazione avviene attraverso il seguente meccanismo:

  • l’erogazione in corso d’anno di un acconto mensile, determinato sulla base di una stima dell’energia elettrica condivisa incentivabile e della tariffa premio spettante (acconto);
  • il riconoscimento, sempre su base mensile e a partire dall’anno successivo a quello di riferimento, del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante sulla base delle misure di energia trasmesse al GSE dai gestori di rete (conguaglio).

Modalità di regolazione dell’importo della tariffa premio eccedentaria

Il Decreto prevede che le CACER assicurino, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell’energia oggetto di incentivazione, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

I valori soglia dell’energia elettrica condivisa incentivabile espressi in percentuale sono i seguenti:

  • nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;
  •  nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale, rapportando il valore dell’energia elettrica condivisa incentivata al valore dell’energia immessa in rete da impianti incentivati.
Il GSE provvederà a erogare gli importi spettanti, specificandone la natura contabile e fornendo al soggetto Referente tutte le informazioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi previsti dal Decreto CACER.

Tratto dal sito GSE